Prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSN di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla Tabella Medicinali – Sezione A --All. III-bis di cui al DPR n. 309/90 s.m.i. (codice TDL). [E1_Protocollo_r_toscan_AOO

pdf Dema stupefacenti sez A 1 (158 KB)

Gentili Colleghe/i,

in riferimento alla nostra precedente nota del 10/01/2023, in merito alla proroga della scadenza dell’obbligo formativo ECM, si comunica che, con l’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Art. 4 c.5, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi ECM:

  1. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 entro il 31/12/2023.
  2. Possibilità di completare l’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Sarà nostra cura informare gli iscritti non appena la CNFC avrà definito i suddetti criteri.

La nuova disposizione specifica e chiarisce, inoltre, che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che, nell’ordinamento vigente, l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16quater D.Lgs. 502/1992): 

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; 
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale. 

Infine, riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM. Tali disposizioni avranno efficacia a partire dall’anno 2026.

Gestione profilo personale ECM

Sul sito www.cogeaps.it  (accessibile tramite SPID) è possibile gestire tutte le operazioni riguardanti il proprio status ECM: punteggio, esenzioni, esoneri, crediti esteri, autoformazione etc.

La segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Giuseppe Figlini

REDAZIONE DOTTNET | 23/02/2023

La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme

Il lavoro aumenta, la burocrazia soffoca, la volontà di rispettare tempi ed incombenze burocratiche è ai minimi storici, insomma la voglia di pensione non diminuisce, a maggior ragione per medici ed odontoiatri, spesso esposti a responsabilità, stress e turni massacranti. Vediamo quindi quali sono i principali canali per accedere al pensionamento nel 2023. 

Per i convenzionati Enpam (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità, emergenza e medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali), nessuna novità di rilievo. Per la pensione anticipata continua a bastare la quota 97 (almeno 62 anni di età ed almeno 35 anni di contributi), oppure 42 anni di contribuzione con qualunque età. La pensione di vecchiaia si conquista a 68 anni, con un minimo di 15 anni di contributi, oppure anche senza, se a 68 anni si è ancora in servizio. 

Per i liberi professionisti Enpam (tra i quali molto numerosi sono gli odontoiatri), i requisiti sono identici (quota 97 per la pensione anticipata e 68 anni per la vecchiaia), ma con l’importante differenza che non è obbligatorio interrompere l’attività e quindi si può tranquillamente cumulare la pensione con i compensi professionali. Importante ricordare che nel computo dei 35 anni di servizio vale il principio Enpam della totalizzazione interna: cioè i convenzionati possono aggiungere, ai fini del diritto, gli anni di contribuzione alla gestione dei liberi professionisti (ovviamente se non coincidenti) e viceversa. Il riscatto degli anni di laurea, invece, vale soltanto per la gestione dove è stato effettuato. 

Anche per i medici dipendenti iscritti all’Inps (ospedalieri e dipendenti di Asl e case di cura) i requisiti ordinari sono rimasti invariati. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. Dopo il raggiungimento del requisito, però, bisogna aspettare altri tre mesi (la cosiddetta finestra) per l’effettiva decorrenza della pensione. Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione. 

Va puntualizzato che i medesimi requisiti valgono anche nel caso di pensione in cumulo, quando cioè si mettono insieme i periodi contributivi di Inps ed Enpam. In questo caso il requisito della pensione anticipata è più facilmente raggiungibile perché si può utilizzare la contribuzione della Quota A dell’Enpam (il cosiddetto contributo minimo obbligatorio), che parte dal mese successivo all’iscrizione all’Albo; aggiungendo il riscatto dei 6 anni di laurea, si può arrivare a percepire la pensione già a 61/62 anni, superando i pesanti limiti della Legge Fornero. La principale novità di quest’anno per i medici dipendenti è la Quota 103, che consente l’uscita ai nati entro il 31 dicembre 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I due requisiti vanno raggiunti insieme. Rimane ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato (ad esempio i medici dipendenti di case di cura) e di sei mesi per il settore pubblico (ad esempio gli ospedalieri). A differenza di Quota 100 e Quota 102 in vigore negli scorsi anni, in questo caso la misura è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo Inps, pari a circa € 2.818 mensili lordi. Il tetto rimane in vigore fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni), poi si percepisce la pensione effettivamente maturata. Questa limitazione, unita con l’impossibilità, sempre fino all’età di vecchiaia, di svolgere attività libero professionali, rende questo canale scarsamente attrattivo per i medici. 

Per i medici e gli odontoiatri dipendenti che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in poi (ovvero optano per un calcolo interamente contributivo, comunque più penalizzante), fra le altre possibilità, va ricordata anche la pensione di anzianità contributiva, che consente il pensionamento con 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (cioè € 1.409,16 mensili lordi).

Notizie per gli iscritti

Per il ritiro del tesserino occorre prenotare un appuntamento con la segreteria dell'Ordine.

CODICE REGIONALE PROVVISORIO PER I MEDICI CHIRURGHI
E’ necessario per le sostituzioni ai Medici di medicina generale e per le sostituzioni nel servizio di Guardia medica. Per la richiesta del Codice Regionale, per le sostituzioni ai MMG, inviare una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando la richiesta del Medico titolare.

Per comunicare la disponibilità come sostituti per i Medici di Medicina Generale è possibile inserire un annuncio sulla bacheca online dell’Ordine.

Per l’assegnazione di incarichi temporanei di Continuità assistenziale, consultare il bando disponibile sul sito della ASL Toscana Nord Ovest

RILASCIO CREDENZIALI SISTEMA TS
L'Ordine dei Medici di Firenze è stato autorizzato dalla SOGEI a rilasciare ai propri iscritti liberi professionisti le credenziali per poter procedere alla certificazione di malattia telematica e per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti. Tale possibilità riguarda anche i medici che vogliano effettuare sostituzioni ai medici di medicina generale e che, non avendo un rapporto contrattuale con la ASL, non hanno la possibilità di ottenere le credenziali dalla ASL.

Per richiedere le credenziali del Sistema TS, per i certificati di malattia on-line, occorre compilare modulo disponibile qui

PEC (posta elettronica certificata)
Ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, tutti gli iscritti all’Albo devono attivare una casella di posta elettronica certificata e comunicare l’indirizzo all’Ordine

L’Ordine di Pisa ha una convenzione con il gestore ARUBA per permettere ai propri iscritti di attivare una casella PEC gratuitamente per tre anni. Modalità di attivazione al link: https://omceopi.org/ordine/segreteria/convenzione-pec

CAMBIO RESIDENZA
Il cambio di residenza o di domicilio deve essere comunicato al più presto all’Ufficio Albi che provvederà a comunicarlo anche all’ENPAM e alla Federazione Nazionale degli Ordini.
Clicca qui per il modulo di autocertificazione

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ORDINE
La quota d’iscrizione annuale si paga attraverso il bollettino Pagopa inviato ogni anno all’indirizzo PEC degli iscritti.
Per l’addebito in conto corrente, il modulo è scaricabile al link https://omceopi.org/ordine/segreteria/modulistica/663-modulo-rid-per-laddebito-della-quota-annuale-di-iscrizione

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero professionale, deve essere fatta denuncia di inizio attività all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del numero della Partita IVA.
Si ricorda che il possesso della Partita IVA è necessario per l’emissione di fatture relative all’attività professionale esercitata. Non è richiesto il possesso della Partita IVA per le attività di lavoro dipendente (pubblico o privato) o assimilati.

GUIDA ALLA PROFESSIONE

Sul sito ENPAM è possibile scaricare una breve e utile guida alla professione.

L' Associazione Medici per l’Ambiente- ISDE Italia chiede la collaborazione dell'Ordine per promuovere la Campagna nazionale di prevenzione dei danni da plastica alla salute.

  pdf Scarica la comunicazione ISDE Italia (711 KB)

pdf Tribunale di Pisa - Avviso ai professionisti CTU Nazionale (143 KB)

La domanda per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici in ogni ufficio giudiziario, secondo la Legge 221 del 2012, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Per questo il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 ha previsto l’istituzione di un elenco nazionale dei consulenti di ufficio, suddiviso per categorie e accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia.

In data 5 dicembre 2023, sul sito del Ministero della Giustizia, è avvenuta la pubblicazione delle specifiche tecniche che sono state rese efficaci dal 4 gennaio 2024. Da questa data è possibile accedere al portale.

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