COMITATI CONSULTIVI ENPAM
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Rappresentanti nazionali
PRIVACY - Informativa per i Medici di
Medicina Generale
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006 è stato pubblicato il provvedimento
del Garante della Privacy con il quale è stato approvato il modello di
informativa che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
devono utilizzare nei confronti dei propri assistiti, ai sensi degli articoli 78
e 13 del Codice sulla Privacy. Si ricorda, infatti, che secondo la normativa
vigente, i medici di famiglia e i pediatri devono informare gli assistiti in
forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei loro dati personali. I
contenuti dell'informativa possono essere comunicati agli assistiti a voce o per
iscritto, oppure affiggendo il testo, in modo facilmente visibile, nella sala
d'attesa dello studio o anche tramite pieghevoli tascabili.
NUOVO RICETTARIO PER GLI STUPEFACENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della Salute del 10/03/2006 con il quale è stato approvato il nuovo
modello di ricettario per la prescrizione dei farmaci stupefacenti di cui alla
Tabella II sezione A e all'allegato III-bis del DPR 09/10/1990 n. 309, come
recentemente modificato dalla nuova legge sulla droga (n. 49/2006). Il nuovo
ricettario dovrà essere utilizzato per la prescrizione di tutti i farmaci
stupefacenti previsti dalla nuova normativa e verrà distribuito dalle ASL ai
medici operanti nel territorio di competenza. Contestualmente viene abrogato il
ricettario che finora veniva distribuito dall'Ordine dei Medici. I medici che
ancora sono in possesso dei ricettari distribuiti dall'Ordine sono tenuti a
restituirli al medesimo Ordine presso il quale a suo tempo li avevano ritirati.
Il Decreto entra in vigore il 15 aprile e, nel periodo necessario alla stampa e
alla distribuzione alle ASL dei nuovi ricettari, i medici potranno continuare ad
utilizzare i ricettari già oggi distribuiti dalle ASL per la prescrizione dei
farmaci analgesici nella terapia del dolore.
LEGGE SULLA PRIVACY - SCADENZE E
ADEMPIMENTI
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o convenzionati con il SSN
titolari di studio o ambulatorio o studio associato, dovranno predisporre, entro
il 31 marzo 2006, il documento programmatico sulle misure di sicurezza per il
trattamento dei dati personali e sensibili con/senza l'ausilio di strumenti
elettronici di cui agli articoli rispettivamente 34 e 35 del D.Lgs 196/03. (All.ti
1-2).
II documento programmatico dovrà essere custodito dal Titolare dello studio o
nel caso di studio associato dal Responsabile e non deve essere inviato ad
alcuna autorità, ma va esibito in caso di specifica richiesta da parte del
Garante.
Nel documento programmatico (all.to 1), nello spazio riservato al Titolare deve
essere riportato il nominativo della persona fisica o la ragione sociale della
persona giuridica, qualora si tratti di studio associato o di ambulatorio. Al
Titolare competono le decisioni relative alle finalità e modalità del
trattamento dei dati, la nomina del Responsabile e dell'Incaricato.
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà essere riportato il nominativo
della persona fisica o la ragione sociale della persona giuridica, soltanto se
sia stato nominato e la data della lettera di incarico (all.to 3- lettera di
nomina). Nell'ipotesi in cui non venga nominato il Responsabile il Titolare ne
assume le funzioni. Il Responsabile può essere interno alla struttura (studio,
ambulatorio o studio associato) ovvero esterno, come nel caso dello studio
commercialista o del professionista commercialista che tratta, per conto del
Titolare, i dati personali dei pazienti e dei dipendenti dello studio o
ambulatorio o studio associato, a causa della tenuta della contabilità.
Nella casella relativa all'Incaricato se nominato, deve essere indicato il
nominativo della persona fisica (non è ammessa la nomina di persona giuridica)
e la data della lettera di nomina, (all.to 4 - lettera di incarico) e
l'autorizzazione a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali e
l'avvenuta formazione e la consegna del D.Lgs 196/03 evidenziando le principali
nozioni di competenza. (all.to 5 - vademecum).
L'Incaricato può essere nominato dal Titolare o dal Responsabile ed è sotto la
diretta responsabilità e controllo di chi li ha nominati. E' consigliabile che
le persone che, comunque, frequentano lo studio o l'ambulatorio siano nominati
Incaricati qualora non rivestano la figura di Responsabile.
Nel documento programmatico deve essere esplicitato che sono trattati dati
personali e sensibili relativi a: - cartella clinica paziente; - dati anagrafici
paziente; - dati anagrafici dipendenti; - dati fornitori.
In fase di ricognizione devono essere accertate le seguenti operazioni: -
raccolta; - registrazione; - aggiornamento; - conservazione; - modificazione; -
comunicazione ; - cancellazione.
II documento deve contenere le misure di protezione adottate per evitare rischi
di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, accesso non autorizzato al
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta: -
parola chiave per accesso elaboratore; - eventuali più parole chiave se diversi
incaricati; - periodica modifica parola chiave; - predisposizione copia su
supporto magnetico; - adozione misure idonee per il ripristino dell'accesso ai
dati.
L'analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto in dipendenza dei locali
ove è allocato il PC. Se il PC è ubicato al piano terra è indispensabile che
le finestre vengano munite di grate o, comunque, di misure tali da non
consentire l'accesso in assenza del Titolare e/o dell'Incaricato. La porta di
ingresso deve essere chiusa a chiave e il PC deve essere protetto da una parola
chiave che non coincide con la data di nascita o altra chiave alfanumerica
facilmente individuabile.
Nel PC devono essere riportati: cartella clinica se esistente o scheda personale
del paziente; dati anagrafici dei collaboratori; dati anagrafici dei fornitori.
Deve essere operato uno sbarramento attraverso password per cui la cartella
clinica può essere consultata soltanto dal Titolare dello studio mentre i dati
anagrafici del personale, dei pazienti e dei fornitori possono essere consultati
dal Responsabile se nominato. La password dell'Incaricato e/o del Responsabile
non deve essere portata a conoscenza del Titolare. Peraltro è necessario che la
password venga conservata in busta chiusa, in una cassetta di sicurezza o in un
armadio chiuso a chiave.
In caso di necessità o di assenza dell'Incaricato o dei Responsabile, il
Titolare può aprire la busta per conoscere la parola chiave e, quindi,
procedere al trattamento dei dati personali.
L'Incaricato allorché rientra in servizio procederà a individuare una nuova
parola chiave che conserverà con le modalità di cui innanzi. Le stesse
modalità valgono per fa compilazione del documento programmatico senza
l'ausilio di strumenti elettronici ex art. 35, vale a dire documentazione
cartacea. Nel caso di documentazione cartacea la cartella clinica dei pazienti,
i dati anagrafici dei pazienti, i dati anagrafici dei dipendenti e i dati
anagrafici dei fornitori vanno conservati in un armadio chiuso a chiave sotto la
responsabilità del Titolare. La porta del locale ove è sito l'armadio deve
essere chiusa a chiave.
Modulistica
MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELLE TABELLE DEI SERVIZI E DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI E DELLE TABELLE DELLE
DISCIPLINI AFFINI
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 7 aprile 2006 è
stato pubblicato il decreto del
Ministero della salute 18 gennaio 2006 recante "Modifica ed
integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle
tabelle delle disciplini affini". Come noto, con l'Accordo 29 luglio 2004
tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano si inserisce la disciplina di "Audiologia e foniatria" tra
quelle nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di
struttura complessa nelle aziende sanitarie per la categoria professionale dei
medici - area della medicina diagnostica e dei servizi (v. comunicazione n. 95
del 29 settembre 2004). Il decreto in oggetto è stato pertanto emanato al fine
dì provvedere alla integrazione delle tabelle, previste dal D.M 30 gennaio 1998
e dal D.M 31 gennaio 1998, relative ai servizi, alle specializzazioni
equipollenti e alle specializzazioni affini. In particolare l'art. 1 del
provvedimento prevede che limitatamente ad un quinquennio sia mantenuta per
coloro che risultino già in possesso della specializzazione in
"Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria" l'equipollenza delle
specializzazioni e dei servizi. Inoltre viene assicurata l'affinità tra le
suddette specializzazioni per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento del
diploma di specializzazione per tutti coloro che risultino attualmente iscritti
alle specializzazioni stesse. L'affinità decade per coloro che si iscrivono per
la prima volta alle scuole di specializzazione in "audiologia e foniatria"
ovvero in "otorinolaringoiatria", a far data dall'anno accademico
2004/2005.
CERTIFICAZIONE MEDICA PER PATENTINO
CICLOMOTORI - LINEE GUIDA
Il gruppo tecnico del Ministero della Salute - Direzione Generale della
Prevenzione sanitaria - ha elaborato le linee guida per il rilascio del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da parte del medico di
medicina generale. Quanto sopra in attuazione del decreto legge 115/2005,
convertito nella Legge 168/2005 che prevede l'obbligo del conseguimento del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non
titolari di patenti di guida. Il medico dovrà tener conto delle seguenti
condizioni: 1 ) limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in
ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e
cliniche dei richiedenti; 2) constatare l'assenza di condizioni morbose che
escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di
idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della Strada. Tali linee
guida, che sono disponibili sul sito
internet del Ministero della Salute, contengono anche il fac-simile della
scheda anamnestica e del certificato di idoneità o non idoneità alla guida dei
ciclomotori.
PATENTINO CICLOMOTORI - Competente il
medico di famiglia
Una recente circolare del ministero dei trasporti, emanata ai primi di dicembre,
ha divulgato le linee guida del Ministro della salute per i medici di famiglia,
cui competerà sino a tutto il 2007 l'attestazione dell'idoneità psico-fìsica
alla conduzione dei ciclomotori per il rilascio del patentino. Gli Uffici
competenti al rilascio del patentino dovranno limitarsi a verifìcare la
provenienza dell'attestato del medico e dell'apposizione della marca da bollo
(decreto legge 115/2005). Pertanto sino al 1 gennaio 2008 compete al medico di
famiglia, mediante compilazione della scheda anamnestica e effettuazione della
visita, il riscontro delle eventuali cause ostative alla conduzione dei
motorini, secondo le linee guida redatte dal ministero della salute. In caso di
un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al medico di famiglia di
esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle linee guida redatte del
ministero della salute, l'interessato potrà chiedere la revisione del giudizio
alla Commissione provinciale patenti speciali.
CELIACHIA - LE INIZIATIVE DELLA REGIONE
TOSCANA
Corsi di formazione per i ristoratori, un 'bollino blu' per identificare i
ristoranti che hanno menù apposta per i celiaci, e anche 'buoni' per acquistare
alimenti senza glutine al supermercato. Sono alcune delle iniziative che la
Regione Toscana ha messo in campo per andare incontro alle esigenze dei celiaci
e semplificare loro la vita. Le ha presentate stamani - alla vigilia della
Giornata mondiale della celiachia, che si celebra l'8 e il 9 ottobre -
l'assessore regionale al diritto alla salute Enrico Rossi, in una conferenza
stampa alla quale sono intervenuti anche Elisabetta Tosi, presidente della
sezione toscana dell'Aie (Associazione Italiana Celiachia), e Claudio Vanni,
responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. In Toscana si calcola che siano
36.000 le persone affette da celiachia, ma solo 4.000 sanno di averla. Negli
ultimi anni si sta diffondendo una maggior consapevolezza nei confronti della
malattia, ed è sempre più frequente trovare alimenti adatti e ristoranti che
fanno menù ad hoc. La Toscana già da qualche anno è attenta al problema e ha
messo in atto una serie di iniziative: erogazione gratuita di alimenti senza
glutine nelle farmacie convenzionate (54 euro al mese per la fascia da 6 mesi a
3 anni, 84 euro da 3 a 10 anni, 122 euro oltre i 10 anni), corsi per gli
operatori economici, pubblicazione di un opuscolo. Ora il ventaglio delle
iniziative si allarga. E' in fase di approvazione una delibera che prevede
un'apposita formazione professionale per gli operatori del settore alimentare,
specifiche linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari, e anche la
messa a punto, da parte dell'Aie, di una sorta di 'bollino blu' per i ristoranti
'accessibili' ai celiaci, con menù adeguati e preparati nella maniera corretta,
con tutte le dovute attenzioni. Inoltre verrà estesa a tutte le ASL
un'iniziativa condotta per ora a livello sperimentale solo a Piombino: corsi di
formazione rivolti ai ristoratori e tenuti da medici. Ma c'è un'altra novità
importante. Finora gli alimenti senza glutine venivano erogati gratuitamente in
farmacia (in seguito a un'apposita autorizzazione rilasciata dalle ASL, previo
accertamento della malattia). Presto, grazie a un protocollo che verrà siglato
nei prossimi giorni, sarà possibile avere questi alimenti anche nei
supermercati. Per ora il protocollo (realizzato in collaborazione con l'AIC)
verrà firmato tra Regione e Unicoop, che ha una linea di prodotti già
certificati dal Ministero; ma successivamente potrà essere esteso anche ad
altre aziende della grande distribuzione. Le stesse ASL che finora rilasciavano
l'autorizzazione per ritirare i prodotti nelle farmacie, distribuiranno ai
celiaci dei buoni mensili (sempre del valore di 54, 84 e 122 euro, a seconda
delle fasce di età, e in tagli da 5 e 10 euro), che potranno essere spesi sia
nelle farmacie che nei supermercati. "Vogliamo fare tutto quanto è di
nostra competenza - dice l'assessore Enrico Rossi - perché i celiaci abbiano
una vita il più possibile normale. Al di là delle singole iniziative, abbiamo
cercato, com'è nostra abitudine, di costruire una rete di conoscenze e
competenze, per mettere in contato tutti quelli che operano in questo settore, e
il tema celiachia è stato inserito nel progetto molto più ampio che riguarda
la sicurezza alimentare e l'igiene nutrizionale". La celiachia è
un'intolleranza al glutine, cioè alle proteine contenute in frumento, orzo,
segale e altri cereali. Nei soggetti geneticamente predisposti, l'ingestione di
queste sostanze danneggia gravemente la mucosa intestinale, con conseguente
difficoltà di assorbimento dei nutrienti. La celiachia è sempre più diffusa,
ma raramente diagnosticata. Oggi l'incidenza della malattia è di un soggetto
ogni 100 persone. In Italia si calcola che i celiaci siano mezzo milione, ma i
casi diagnosticati sono solo 60.000. Non esiste cura per la celiachia. L'unico
trattamento oggi disponibile è l'eliminazione dalla dieta di tutti gli elementi
contenenti glutine. La necessità di assumere alimenti specifici e
l'impossibilità di frequentare ristoranti, pizzerie e condividere i cibi dei
non-celiaci comporta di fatto una marginalizzazione dei celiaci e una loro
esclusione dalla vita sociale.
AUTORIZZAZIONI STUDI PROFESSIONALI
PRESENTAZIONE DOMANDA AUTORIZZAZIONE
Con deliberazione del 26 settembre 2005, n. 943, la Giunta regionale ha
prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione da parte degli studi professionali già in esercizio al sensi
della L.R. 8/99. art. 17, comma 6 bis. Tale proroga era motivata dalla
necessità di una approfondita valutazone della realtà degli studi
libero-professionali, anche al fine di una più precisa formulazione
dell'impianto normativo. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale
impegnava questa Dirczione Generale ad effettuare gli approfondimenti necessari.
Gli approfondimenti effettuati hanno evidenziato fra l'altro l'opportunità di
individuare, nell'ambito degli studi attualmente soggetti ad autorizzazione, una
tipologia caratterizzata dalla bassa Invasività delle procedure effettuate,
ridefinendone i requisiti e prevedendo, per questa tipologia, che
l'autorizzazione sia rilasciata mediante dichiarazione da parte del titolare al
Sindaco del Comune competente. Si prevede quindi di modificare ed integrare, in
tempi brevi, la L.R. 8/99 e la deliberazione del Consiglio regionale 237/2003 e,
con seguentemente, di integrare le modalità di presentazione della domanda di
autorizzazione definite con deliberazione del 22 marzo 2004, n. 260,
individuando procedure distinte per la presentazione della dichiarazione. Con
deliberazione del 20 marzo 2006, n. 197, la Giunta regionale ha stabilito che,
fino a modifica della DGR 260/2004, gli studi professionali già in esercizio ai
sensi della LR. 8/99, art. 17, comma 6 bis, debbano presentare, entro la
scadenza già prevista del 31 marzo 2006, la sola domanda di autorizzazione,
riservandosi di fornire le ulteriori specificazioni circa la tipologia deUo
studio, e di allegare la documentazione richiesta, solo a seguito della
definizione, da parte della Giunta regionale, delle modifiche ed integrazioni
necessarie. La Giunta ha inoltre disposto che i procedimenti comunali di
rilascio dell'autorizzazione potranno essere avviati solo successivamente
all'approvazione degli atti indicati sopra. Entro il 31 marzo è quindi
sufficiente che gli studi soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.R. 8/99 e
della DCR 237/2003 presentino domanda di autorizzazione apertura ed esercizio di
studio professionale già in esercizio (studio
professionale - studio
professionale associato), senza allegare alcun documento.
AUTORIZZAZIONI
SANITARIE. STRUTTURE SANITARIE E STUDI PROFESSIONALI
Si comunica che è entrata in vigore la L.R. 22 ottobre 2004 n. 58
"Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8", (pubblicata
sul B.U.R.T. n. 42 del 2 novembre 2004, parte I, pag. 65). Con la suddetta legge
si è provveduto tra l'altro a modificare il termine di cui all'art. 17 comma 6,
lettera a) della L.R. 8/99 per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed
impiantistici delle strutture private, che è stato prorogato al 31 dicembre
2007.
Pertanto le strutture che non hanno ancora concluso il piano di adeguamento a
suo tempo presentato dovranno inviare al. Comune il piano aggiornato, secondo le
disposizioni previste dalla Delibera n. 944 dei 9 agosto 1999, Allegato A
(Disposizioni generali in merito alla presentazione della domanda di
autorizzazione e documentazione da allegare) e Allegato B (Specifiche dei
documenti). Conseguentemente, il Dipartimento della Prevenzione è chiamato a
valutare il piano di adeguamento aggiornato ed a formulare un nuovo programma di
monitoraggio, come previsto dalla, deliberazione n. 243 del 1 marzo 2000
"Attuazione L.R.8/99 - direttive alle aziende UU.SS.LL. inerenti
l'attività di verifica dei dipartimenti di prevenzione", Allegato 1, punto
4.
Si informa inoltre che è stata approvata la delibera della Giunta Regionale n.
1041 del 18 ottobre 2004 "L.R. 8/99, art. 9, comma 4. Indicazioni per l’autocertificazione
del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di attività sanitarie, nelle
strutture autorizzate" (pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 10 novembre 2004,
parte II, pag. 34 ). Con questa delibera sono state definite le indicazioni per
la verifica triennale, mediante autocertificazione, del mantenimento dei
requisiti per l'esercizio dell'attività da parte delle strutture sanitarie.
Per quanto riguarda la modulistica, in relazione alla complessità delle
disposizioni richiamate la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di
Solidarietà ha provveduto a definire un fac-simile per l'autocertificazione, da
mettere a disposizione dei Comuni.
Il fac-simile è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 7068 del 19
novembre 2004 certificato il 2 dicembre 2004.
Si ricorda che la Regione predispone i fac-simile per la modulistica in
attuazione di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa fra Regione, ANCI e
Federsanità del 22/10/99.
I fac-simile regionali sono indicativi; il Comune deve completarli con le
indicazioni relative alla gestione dei
dati personali e può apportare le modifiche che ritiene necessarie.
Questa Direzione Generale ha però ricevuto segnalazioni e proteste da parte di
utenti per l'eccessivo appesantimento della documentazione approntata da alcuni
Comuni, in particolare in relazione all'utilizzo di modulistica propria dei SUAP.
Si raccomanda quindi il rispetto scrupoloso di quanto stabilito dal Protocollo
di Intesa sopra citato, che al punto 2 impegnava i Comuni ad uniformarsi in modo
rigoroso alle disposizioni nazionali e regionali in materia di semplificazione
amministrativa.
Si comunica inoltre che per quanto riguarda gli studi professionali sono stati
approvati i seguenti atti :
- Decreto n. 6103 del 15 ottobre 2004, "Approvazione della modulistica per
la presentazione delle domande di autorizzazione degli studi professionali di
cui alla L.R. 8/99 e successive modifiche e integrazioni" (pubblicato sul
B.U.R.T n. 47 parte II del 24 novembre 2004 pag. 105)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 2 novembre 2004, "L.R.
8/99, art. 7. Integrazione della DGR n. 260 del 22/3/2004: proroga del termine
di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura
e all'esercizio degli studi professionali"(pubblicata sul B.U.R.T. n. 47
parte
II del 24 novembre 2004 pag. 45).
Con la DGR n. 1090, il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studio professionale per gli
studi già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17 , comma 6 bis, è
stato prorogato di 120 giorni, fino al 17 marzo 2005.
Rimane fermo l'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione per
l'apertura e l'esercizio di nuovi studi professionali e per quant'altro forma
oggetto di autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 8/99, art. 6.
Tutta la normativa e la modulistica di interesse è comunque disponibile, oltre
che sul B.U.R.T., anche sul sito interne della Regione
Toscana.
AUTORIZZAZIONI STUDI PROFESSIONALI
INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Si comunica che la Giunta regionale, in data 29.3.2005, ha approvato la Deliberazione
n. 483 "Autorizzazione studi professionali - indirizzi per la
definizione della documentazione", che, integrando quanto già previsto
dalle POR 260/04 e 243/99, approva specifici indirizzi per la definizione dei
documenti che devono essere disponibili nello studio al momento della visita di
verifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.
In allegato si forniscono ulteriori specificazioni e
chiarimenti circa le attività di verifica, scaturite dal confronto con i
Dipartimenti della prevenzione, oltre ad un elenco delle principali disposizioni
applicabili.
TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
II 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge n. 243 del 23 agosto 2004
(Delega Previdenziale), che, fra le altre, detta precise disposizioni in materia
di totalizzazione contributiva, mettendo fine, con un autentico atto di
giustizia, ad una assurda discriminazione nei confronti di lavoratori anziani e
giovani. Questa disposizione, da tempo richiesta dalla Corte Costituzionale
(Sentenza n.61 del 1999) e dalla Commissione Europea, pone fine all'iniqua
situazione per la quale lavoratori con versamenti contributivi sia in Italia che
in altri paesi esteri, potevano ottenere la pensione, mentre lavoratori con
versamenti contributivi solo in Italia, ma divisi fra l'INPS e altre Casse
previdenziali italiane, quali le Casse dei Professionisti, l'Enasarco ecc., si
vedevano negata la pensione.
Per capire meglio la questione è bene precisare che cos'è la totalizzazione,
perché spesso ne vengono date definizioni inesatte, quali "ricongiunzione
gratuita", "cumulo gratuito dei contributi" ed altre che possono
farla apparire una procedura in qualche modo di favore o di privilegio.
Totalizzazione è la facoltà di cumulare i periodi di versamenti contributivi
ad Enti diversi, ma solo al fine di conseguire il diritto alla pensione. La
totalizzazione è gratuita, poiché i contributi restano dove sono, cioè presso
la Cassa previdenziale alla quale sono stati versati, dando luogo, al momento
del conseguimento dei requisiti previsti di età (65 anni) o di anzianità
complessiva (40 anni), a due o più spezzoni di pensione da parte di ogni Ente
previdenziale, che liquida, secondo le proprie regole di calcolo e pro-quota, lo
spezzone di pensione di propria competenza.
La sommatoria dei vari spezzoni sarà proporzionata all'entità dei contributi
versati e dei redditi conseguiti. Infatti, ogni Cassa paga unicamente la propria
quota di pensione e solo per il periodo nel quale il lavoratore è stato
iscritto a quella Cassa, con il sistema di calcolo che ogni Cassa ha liberamente
ed autonomamente stabilito per tutti i suoi iscritti.
Il testo della Delega Previdenziale, per quanto riguarda la totalizzazione, è
il seguente:
- art. 1, comma 1, punto d) "rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi"
- art.1, comma 2, punto o) "ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di ampliare progressivamente le
possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica e che abbia effettuato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono
stati versati i contributi sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento
pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa
anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età
pensionabile."
Ora, entro il 6 ottobre 2005, il Governo dovrà provvedere all'emissione di uno
o più decreti legislativi che daranno definitiva operatività alla
totalizzazione, dettandone le norme di attuazione, nel rispetto del disposto
della Legge Delega. Con l'estendersi delle forme di lavoro precario,
provvisorio, autonomo, in sostanza con la fine del posto fisso per tutta la vita
e con il moltipllcarsi dei processi di mobilità del lavoro, che in futuro
saranno la regola, il provvedimento sulla "totalizzazione" era ormai
indilazionabile. La valenza sociale di questo provvedimento è enorme e
costituisce un arricchimento delle tutele previdenziali per tutti i lavoratori e
soprattutto per i giovani. Si tratta di un atto di giustizia e di
civiltà.
Chi fosse interessato alla problematica della "totalizzazione
contributiva", può rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, al
"Comitato Previdenza Professionisti", una associazione fra colleghi,
che ha fortemente voluto queste disposizioni e che da dieci anni si interessa
dell'argomento: e-mail info@previdenzaprofessionisti.it
sito Internet www.previdenzaprofessionisti.it
DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE TARGHE E
DELLE INSEGNE ESPOSTE DAI PROFESSIONISTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Si rende noto a tutti gli Ordini provinciali che la Federazione ha ricevuto la
nota del Ministero dell'Economia in merito alla questione sollevatasi con l'ICA
s.r.l. sulla richiesta di pagamento dell'imposta sulla pubblicità del/e targhe
dei professionisti medici ed odontoiatri. La suddetta società ha
sostanzialmente aderito all'indirizzo individuato dal Ministero dell'Economia
nella circolare del 3 maggio 2002, n.3 nel punto in cui si dispone l'esenzione
per le targherei professionisti. E' stato pertanto individuato un percorso che
consenta ai medici e odontoiatri di non pagare la tassa richiesta e nel contempo
cancellare dal database dell'ICA le posizioni dei sanitari.
Tutti i medici e gli odontoiatri che ricevano avvisi bonari di pagamento per
l'anno in corso ovvero ingiunzioni di pagamento per gli anni passati possono
inviare all'ICA s.r.l., Via Panna, 81 - 19125 La Spezia una dichiarazione (fai
clic qui per scaricarla) allegando
le richieste di pagamento in originale. Si consiglia l'invio con raccomandata A.
R. trattenendo copia della lettera e della richiesta di pagamento che viene
restituita.
EFFETTO DELLE NUOVE ALIQUOTE IRPEF
SULLE PENSIONI ENPAM
Com'è noto, la legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto rilevanti
modifiche in materia di applicazione di imposta sul reddito delle persone
fisiche. Come affermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 3
gennaio 2005, la nuova disciplina si concretizza in due elementi fondamentali:
da un lato, la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli
scaglioni di reddito; dall'altro, la trasformazione in deduzioni delle
detrazioni di imposta per carichi di famiglia. L'aggiornamento delle procedure
informatiche per il calcolo delle imposte rappresenta un'operazione
oggettivamente molto complessa, che ha richiesto controlli piuttosto accurati.
L'Enpam ha completato queste operazioni a tempo di record, e, primo fra gli Enti
previdenziali di maggior rilievo, ha applicato la nuova tassazione già a
partire dal rateo di febbraio, in pagamento dal 1 ° giorno del mese. Anche l'Inpdap
procederà all'applicazione delle nuove norme dal mese di febbraio, ma le sue
pensioni hanno quasi tutte valuta dopo la metà del mese; l'Inps, invece, ha
reso noto che lo sconto fiscale arriverà con il rateo di marzo. Ovviamente,
l'aggiornamento del calcolo ha finora riguardato i pensionati che sono titolari
esclusivamente di pensioni dell'Enpam. Per tutti gli altri iscritti che sono
titolari di pensioni anche a carico di altri Enti e quindi interessati dalle
disposizioni del Casellario Centrale dei pensionati, in attesa delle indicazioni
per il 2005, continua ad essere applicata la medesima tassazione del 2004. Il
Casellario Inps, contattato in proposito, ha assicurato che entro il mese di
febbraio 2005 sarà effettuata un'elaborazione straordinaria dei dati in
archivio; sarà quindi presumibilmente possibile adeguare le posizioni dei
restanti pensionati alla nuova tassazione con il rateo del prossimo mese di
aprile.
NUOVA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE
Si ricorda che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha stipulato un
accordo con la Compagnia Assicuratrice "Aurora Assicurazioni" per
proporre ai medici e agli odontoiatri una polizza
per la tutela legale a condizioni particolarmente vantaggiose. Infatti, a
fronte del pagamento del premio annuo di 30 euro, la polizza prevede un
massimale per sinistro senza limite per anno assicurativo di 26.000 euro, con
possibilità di libera scelta del legale, retroattività di due anni (con il
presupposto che la conoscenza dell'evento comportante la responsabilità sia
avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie) e attivazione immediata
delle coperture di polizza. Gli interessati potranno acquisire maggiori
informazioni consultando il sito internet www.doriaassicurazioni.com
oppure telefonando al numero verde 800.59.59.59.
ONAOSI NUOVE QUOTE CONTRIBUTIVE PER IL QUINQUENNIO
2005 - 2010
Si riporta di seguito la tabella indicante le nuove quote del contributo
ONAOSI che entreranno in vigore dopo la prevista approvazione da parte dei
Ministeri vigilanti.
| QUOTA ANNUA | EQUIVALENTE A QUOTA/MESE | TIPOLOGIA CONTRIBUENTE |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti con meno di 5 anni complessivi di iscrizione al rispettivo Ordine professionale |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, frequentino un corso di specializzazione in discipline sanitarie |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, dimostrino di possedere un reddito complessivo individuale imponibile annuo inferiore a Euro 14.000,00 |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | O in alternativa un contributo una tantum di Euro 60,00, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'ONAOSI per 30 anni, nel qual caso sono affatto esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status |
| Euro 32,00 | Euro 3,00 | Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000 |
| Euro 72,00 | Euro 6,00 | Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000 |
| Euro 120,00 | Euro 10,00 | Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 28.000 |
| Euro 120,00 | Euro 10,00 | Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 28.000 |
IVA SU COMPENSI MEDICI
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare
n.4 del 28 gennaio c.a. - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce della
Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003.
Nella circolare è stato innanzitutto ribadito che i principi interpretativi
espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di Stati
diversi dall'Italia, sono necessariamente applicabili in tutti gli Stati della
comunità - in base al principio contenuto netta sesta direttiva n. 77/368/CEE
in materia di applicazione uniforme dell'IVA - senza che debba intervenire
recepimento alcuno in quanto trattasi di interpretazione ermeneutica di una
formulazione generica della norma che non deve essere modificata.
Sulla base del principio stabilito dalla Corte di giustizia che l'esenzione IVA
costituisce deroga al principio generale, secondo cui l'IVA è riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e
pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, l'esenzione va
riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla
diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o problemi di
salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi anche nei
confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza medica, bensì lo
scopo principale al quale l'attività è improntata. Essendo non sempre
facilmente verificabile qual'è lo scopo principale della prestazione, l'agenzia
delle entrate è intervenuta enucleando una rassegna esemplificativa delle
fattispecie esenti o non esenti IVA.
Per quanto riguarda le prestazioni di medicina legale non sono esenti IVA:
- le consulenze medico legali concernenti io stato di salute delle persone per
il riconoscimento di pensione di invalidità o di guerra. In questo caso è
necessario effettuare una differenziazione tra coloro che partecipano alla
Commissione medica di verifica quali dipendenti o liberi professionisti. Per i
primi, non titolari di partita IVA, vige la disposizione dell'art.50,c. 1,
lettera f) dei TUIR secondo cui il reddito viene assimilato a quello di lavoro
dipendente e pertanto non è soggetto ad IVA. Per le prestazioni rese dai liberi
professionisti, invece, rimane férmo il principio della non esenzione IVA ;
- esami medici finalizzati ad un referto medico in materia di responsabilità e
di quantificazione del danno nette controversie giudiziarie o finalizzate alla
determinazione del premio assicurativo o alla liquidazione di un danno;
- le perizie attraverso analisi biologiche di affinità genetica per
l'accertamento di paternità;
- gli accertamenti medico legali effettuati dall'INAIL relativamente al
riconoscimento dì cause di servizio. Nel caso in cui, però, l'INAIL faccia
effettuare controlli medici sui lavoratori a scopo profilattico o per stabilire
l'idoneità fisica allo svolgimento o al rientro al lavoro tali prestazioni sono
esenti IVA;
Sono esenti IVA:
- le prestazioni effettuate nelle commissioni mediche locali patenti di guida in
quanto scopo principale di tale attività consiste nella tutela preventiva della
salute di soggetti che potrebbero in particolari condizioni di salute
compromettere la propria o l'incolumità della collettività;
- le visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a soggetti non
affètti da disabilita.
Per quanto riguarda le certificazioni rilasciale dal medici di famiglia sono
esenti IVA anche se rese dietro corrispettivo:
- certificati per esonero dalia educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.
- per i certificati che i medici sono tenuti a redigere senza corrispettivo
come: dichiarazione di nascita o di morte, denuncie penali o giudiziarie,
denuncia di malattie infettive e diffusive, notifica dei casi di AIDS ecc. in
quanto non si verifica il presupposto d'imposta.
Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalie ipotesi
individuate è necessario menzionare la finalità principale, di tutela della
salute, della certificazione richiesta per poter usufruire dell'esenzione IVA.
Non rientrano nell'esenzione IVA le prestazioni di natura peritale come:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
Le prestazioni del medico competente per l'attività di sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.626/94 sono esenti IVA, ai sensi deU'art.6
della Legge 133/99, conformemente ai criterio enunciato dalla Corte di Giustizia
stante che il bene primario protetto è la salute dei lavoratori e la sicurezza
sanitaria dell'ambiente di lavoro.
Le prestazioni dì medicina estetica sono esenti IVA in quanto connesse
al benessere psico - fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della
persona.
Per quanto riguarda le prestazioni del medico in regime di intra - moenia
valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in essere
prestazioni non riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio di natura
peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte dell'ente
di cui il medico è dipendente.
Nella circolare in oggetto non viene trattato l'aspetto del momento in cui debba
ritenersi decorrere l'obbligazione IVA per i professionisti.
In base ai principi generali la data di riferimento si deve intendere quella di
pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia ma in considerazione del
fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dettato i criteri sulla base dei quali le
Direzioni regionali dovranno conformarsi nel valutare le dichiarazioni dei
professionisti e, pertanto, quei criteri specifici in base ai quali i
contribuenti dovranno attenersi in fase di compilazione delle fatture, in data
28 gennaio 2005, risulterebbe vessatoria una richiesta di sanzione nei confronti
di quei professionisti i quali non si fossero adeguati ai criteri dettati dopo
più di un anno dalla data di pubblicazione delle sentenze in oggetto.
A questo proposito si forniscono dei riferimenti a sostegno della
considerazione appena sopra enunciata: l'art10 delta Legge 27/7/2000, n.212,
nota come " Statuto del contribuente" stabilisce che il contribuente
non può essere sanzionato qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Un tempo
cosi lungo per la formulazione dei criteri esplicativi comprova quelle obiettive
condizioni di difficoltà di adattamento dei criteri enunciati dalla Corte di
Giustizia rispetto alle disposizioni interpretative adottate sul territorio
italiano fino ad oggi e, pertanto, testimoniano quelle obiettive condizioni di
incertezza cui si riferisce l'art.10 su menzionato. Ad avvalorare questa
posizione soccorrono anche due recenti sentenze della Corte di Cassazione
(sentenza 29 settembre 2003 n. 14476 e 24 agosto 2004 n.16751) che stabiliscono
il principio in base al quale tutte le volte che l'equivocità della disciplina
normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributati
deve essere esercitato il potere di disapplicazione delle sanzioni.
MEDICI LEGALI e IVA
I medici legali debbono versare l'IVA per tutte le prestazioni consistenti in
relazioni peritali non connesse con la tutela della salute (effettuate in
passato prima dei chiarimenti fatti con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005),
ma senza sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del 22
dicembre 2005 dell'Agenzia delle entrate: i medici che hanno emesso fatture in
esenzione IVA per operazioni al contrario imponibili debbono ora regolarizzare
dette operazioni assoggettandole all'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del DPR
633/72, tuttavia senza sanzioni o interessi (articolo 10 comma 2 e 3 della legge
212/2000) in quanto l'esenzione era stata applicata per indicazioni contenute in
atti della amministrazione finanziaria (legittimo affidamento). Il recupero
dell'imposta deriverebbe dalle sentenze della Corte europea (nella fattispecie
sentenze del 20 novembre 2003 relative alla cause C-307/01 e C-212/01) che hanno
valore di interpretazione autentica di una norma e hanno efficacia immediata
delle disposizioni interpretate (Corte costituzionale n. 389/1989). Sarebbe
auspicabile che oltre all'abbandono delle sanzioni e degli interessi si arrivi
anche alle esenzione del pagamento dell'imposta per il pregresso, dato che in
passato il comportamento del contribuente era derivato da risposte inesatte
della stessa Amministrazione tributaria, tenendo inoltre presente la quasi
impossibilità dell'esercizio del diritto di rivalsa su chi ha avuto la
prestazione e l'inattuabilità del recupero dell'IVA sugli acquisti dei beni
strumentali.