COMITATI CONSULTIVI ENPAM
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI


Rappresentanti nazionali

Rappresentanti regionali

PRIVACY - Informativa per i Medici di Medicina Generale

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006 è stato pubblicato il provvedimento del Garante della Privacy con il quale è stato approvato il modello di informativa che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono utilizzare nei confronti dei propri assistiti, ai sensi degli articoli 78 e 13 del Codice sulla Privacy. Si ricorda, infatti, che secondo la normativa vigente, i medici di famiglia e i pediatri devono informare gli assistiti in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei loro dati personali. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati agli assistiti a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo, in modo facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio o anche tramite pieghevoli tascabili.


NUOVO RICETTARIO PER GLI STUPEFACENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 10/03/2006 con il quale è stato approvato il nuovo modello di ricettario per la prescrizione dei farmaci stupefacenti di cui alla Tabella II sezione A e all'allegato III-bis del DPR 09/10/1990 n. 309, come recentemente modificato dalla nuova legge sulla droga (n. 49/2006). Il nuovo ricettario dovrà essere utilizzato per la prescrizione di tutti i farmaci stupefacenti previsti dalla nuova normativa e verrà distribuito dalle ASL ai medici operanti nel territorio di competenza. Contestualmente viene abrogato il ricettario che finora veniva distribuito dall'Ordine dei Medici. I medici che ancora sono in possesso dei ricettari distribuiti dall'Ordine sono tenuti a restituirli al medesimo Ordine presso il quale a suo tempo li avevano ritirati. Il Decreto entra in vigore il 15 aprile e, nel periodo necessario alla stampa e alla distribuzione alle ASL dei nuovi ricettari, i medici potranno continuare ad utilizzare i ricettari già oggi distribuiti dalle ASL per la prescrizione dei farmaci analgesici nella terapia del dolore.


LEGGE SULLA PRIVACY - SCADENZE E ADEMPIMENTI

I medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o convenzionati con il SSN titolari di studio o ambulatorio o studio associato, dovranno predisporre, entro il 31 marzo 2006, il documento programmatico sulle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali e sensibili con/senza l'ausilio di strumenti elettronici di cui agli articoli rispettivamente 34 e 35 del D.Lgs 196/03. (All.ti 1-2).
II documento programmatico dovrà essere custodito dal Titolare dello studio o nel caso di studio associato dal Responsabile e non deve essere inviato ad alcuna autorità, ma va esibito in caso di specifica richiesta da parte del Garante.
Nel documento programmatico (all.to 1), nello spazio riservato al Titolare deve essere riportato il nominativo della persona fisica o la ragione sociale della persona giuridica, qualora si tratti di studio associato o di ambulatorio. Al Titolare competono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati, la nomina del Responsabile e dell'Incaricato.
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o la ragione sociale della persona giuridica, soltanto se sia stato nominato e la data della lettera di incarico (all.to 3- lettera di nomina). Nell'ipotesi in cui non venga nominato il Responsabile il Titolare ne assume le funzioni. Il Responsabile può essere interno alla struttura (studio, ambulatorio o studio associato) ovvero esterno, come nel caso dello studio commercialista o del professionista commercialista che tratta, per conto del Titolare, i dati personali dei pazienti e dei dipendenti dello studio o ambulatorio o studio associato, a causa della tenuta della contabilità.
Nella casella relativa all'Incaricato se nominato, deve essere indicato il nominativo della persona fisica (non è ammessa la nomina di persona giuridica) e la data della lettera di nomina, (all.to 4 - lettera di incarico) e l'autorizzazione a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali e l'avvenuta formazione e la consegna del D.Lgs 196/03 evidenziando le principali nozioni di competenza. (all.to 5 - vademecum).
L'Incaricato può essere nominato dal Titolare o dal Responsabile ed è sotto la diretta responsabilità e controllo di chi li ha nominati. E' consigliabile che le persone che, comunque, frequentano lo studio o l'ambulatorio siano nominati Incaricati qualora non rivestano la figura di Responsabile.

Nel documento programmatico deve essere esplicitato che sono trattati dati personali e sensibili relativi a: - cartella clinica paziente; - dati anagrafici paziente; - dati anagrafici dipendenti; - dati fornitori.
In fase di ricognizione devono essere accertate le seguenti operazioni: - raccolta; - registrazione; - aggiornamento; - conservazione; - modificazione; - comunicazione ; - cancellazione.
II documento deve contenere le misure di protezione adottate per evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, accesso non autorizzato al trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta: - parola chiave per accesso elaboratore; - eventuali più parole chiave se diversi incaricati; - periodica modifica parola chiave; - predisposizione copia su supporto magnetico; - adozione misure idonee per il ripristino dell'accesso ai dati.

L'analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto in dipendenza dei locali ove è allocato il PC. Se il PC è ubicato al piano terra è indispensabile che le finestre vengano munite di grate o, comunque, di misure tali da non consentire l'accesso in assenza del Titolare e/o dell'Incaricato. La porta di ingresso deve essere chiusa a chiave e il PC deve essere protetto da una parola chiave che non coincide con la data di nascita o altra chiave alfanumerica facilmente individuabile.
Nel PC devono essere riportati: cartella clinica se esistente o scheda personale del paziente; dati anagrafici dei collaboratori; dati anagrafici dei fornitori.

Deve essere operato uno sbarramento attraverso password per cui la cartella clinica può essere consultata soltanto dal Titolare dello studio mentre i dati anagrafici del personale, dei pazienti e dei fornitori possono essere consultati dal Responsabile se nominato. La password dell'Incaricato e/o del Responsabile non deve essere portata a conoscenza del Titolare. Peraltro è necessario che la password venga conservata in busta chiusa, in una cassetta di sicurezza o in un armadio chiuso a chiave.
In caso di necessità o di assenza dell'Incaricato o dei Responsabile, il Titolare può aprire la busta per conoscere la parola chiave e, quindi, procedere al trattamento dei dati personali.
L'Incaricato allorché rientra in servizio procederà a individuare una nuova parola chiave che conserverà con le modalità di cui innanzi. Le stesse modalità valgono per fa compilazione del documento programmatico senza l'ausilio di strumenti elettronici ex art. 35, vale a dire documentazione cartacea. Nel caso di documentazione cartacea la cartella clinica dei pazienti, i dati anagrafici dei pazienti, i dati anagrafici dei dipendenti e i dati anagrafici dei fornitori vanno conservati in un armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità del Titolare. La porta del locale ove è sito l'armadio deve essere chiusa a chiave.

Modulistica


MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE TABELLE DEI SERVIZI E DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI E DELLE TABELLE DELLE DISCIPLINI AFFINI

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 7 aprile 2006 è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute 18 gennaio 2006 recante "Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle disciplini affini". Come noto, con l'Accordo 29 luglio 2004 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si inserisce la disciplina di "Audiologia e foniatria" tra quelle nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie per la categoria professionale dei medici - area della medicina diagnostica e dei servizi (v. comunicazione n. 95 del 29 settembre 2004). Il decreto in oggetto è stato pertanto emanato al fine dì provvedere alla integrazione delle tabelle, previste dal D.M 30 gennaio 1998 e dal D.M 31 gennaio 1998, relative ai servizi, alle specializzazioni equipollenti e alle specializzazioni affini. In particolare l'art. 1 del provvedimento prevede che limitatamente ad un quinquennio sia mantenuta per coloro che risultino già in possesso della specializzazione in "Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria" l'equipollenza delle specializzazioni e dei servizi. Inoltre viene assicurata l'affinità tra le suddette specializzazioni per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione per tutti coloro che risultino attualmente iscritti alle specializzazioni stesse. L'affinità decade per coloro che si iscrivono per la prima volta alle scuole di specializzazione in "audiologia e foniatria" ovvero in "otorinolaringoiatria", a far data dall'anno accademico 2004/2005.


CERTIFICAZIONE MEDICA PER PATENTINO CICLOMOTORI - LINEE GUIDA

Il gruppo tecnico del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria - ha elaborato le linee guida per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da parte del medico di medicina generale. Quanto sopra in attuazione del decreto legge 115/2005, convertito nella Legge 168/2005 che prevede l'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patenti di guida. Il medico dovrà tener conto delle seguenti condizioni: 1 ) limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti; 2) constatare l'assenza di condizioni morbose che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della Strada. Tali linee guida, che sono disponibili sul sito internet del Ministero della Salute, contengono anche il fac-simile della scheda anamnestica e del certificato di idoneità o non idoneità alla guida dei ciclomotori.


PATENTINO CICLOMOTORI - Competente il medico di famiglia

Una recente circolare del ministero dei trasporti, emanata ai primi di dicembre, ha divulgato le linee guida del Ministro della salute per i medici di famiglia, cui competerà sino a tutto il 2007 l'attestazione dell'idoneità psico-fìsica alla conduzione dei ciclomotori per il rilascio del patentino. Gli Uffici competenti al rilascio del patentino dovranno limitarsi a verifìcare la provenienza dell'attestato del medico e dell'apposizione della marca da bollo (decreto legge 115/2005). Pertanto sino al 1 gennaio 2008 compete al medico di famiglia, mediante compilazione della scheda anamnestica e effettuazione della visita, il riscontro delle eventuali cause ostative alla conduzione dei motorini, secondo le linee guida redatte dal ministero della salute. In caso di un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al medico di famiglia di esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle linee guida redatte del ministero della salute, l'interessato potrà chiedere la revisione del giudizio alla Commissione provinciale patenti speciali.


CELIACHIA - LE INIZIATIVE DELLA REGIONE TOSCANA

Corsi di formazione per i ristoratori, un 'bollino blu' per identificare i ristoranti che hanno menù apposta per i celiaci, e anche 'buoni' per acquistare alimenti senza glutine al supermercato. Sono alcune delle iniziative che la Regione Toscana ha messo in campo per andare incontro alle esigenze dei celiaci e semplificare loro la vita. Le ha presentate stamani - alla vigilia della Giornata mondiale della celiachia, che si celebra l'8 e il 9 ottobre - l'assessore regionale al diritto alla salute Enrico Rossi, in una conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche Elisabetta Tosi, presidente della sezione toscana dell'Aie (Associazione Italiana Celiachia), e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. In Toscana si calcola che siano 36.000 le persone affette da celiachia, ma solo 4.000 sanno di averla. Negli ultimi anni si sta diffondendo una maggior consapevolezza nei confronti della malattia, ed è sempre più frequente trovare alimenti adatti e ristoranti che fanno menù ad hoc. La Toscana già da qualche anno è attenta al problema e ha messo in atto una serie di iniziative: erogazione gratuita di alimenti senza glutine nelle farmacie convenzionate (54 euro al mese per la fascia da 6 mesi a 3 anni, 84 euro da 3 a 10 anni, 122 euro oltre i 10 anni), corsi per gli operatori economici, pubblicazione di un opuscolo. Ora il ventaglio delle iniziative si allarga. E' in fase di approvazione una delibera che prevede un'apposita formazione professionale per gli operatori del settore alimentare, specifiche linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari, e anche la messa a punto, da parte dell'Aie, di una sorta di 'bollino blu' per i ristoranti 'accessibili' ai celiaci, con menù adeguati e preparati nella maniera corretta, con tutte le dovute attenzioni. Inoltre verrà estesa a tutte le ASL un'iniziativa condotta per ora a livello sperimentale solo a Piombino: corsi di formazione rivolti ai ristoratori e tenuti da medici. Ma c'è un'altra novità importante. Finora gli alimenti senza glutine venivano erogati gratuitamente in farmacia (in seguito a un'apposita autorizzazione rilasciata dalle ASL, previo accertamento della malattia). Presto, grazie a un protocollo che verrà siglato nei prossimi giorni, sarà possibile avere questi alimenti anche nei supermercati. Per ora il protocollo (realizzato in collaborazione con l'AIC) verrà firmato tra Regione e Unicoop, che ha una linea di prodotti già certificati dal Ministero; ma successivamente potrà essere esteso anche ad altre aziende della grande distribuzione. Le stesse ASL che finora rilasciavano l'autorizzazione per ritirare i prodotti nelle farmacie, distribuiranno ai celiaci dei buoni mensili (sempre del valore di 54, 84 e 122 euro, a seconda delle fasce di età, e in tagli da 5 e 10 euro), che potranno essere spesi sia nelle farmacie che nei supermercati. "Vogliamo fare tutto quanto è di nostra competenza - dice l'assessore Enrico Rossi - perché i celiaci abbiano una vita il più possibile normale. Al di là delle singole iniziative, abbiamo cercato, com'è nostra abitudine, di costruire una rete di conoscenze e competenze, per mettere in contato tutti quelli che operano in questo settore, e il tema celiachia è stato inserito nel progetto molto più ampio che riguarda la sicurezza alimentare e l'igiene nutrizionale". La celiachia è un'intolleranza al glutine, cioè alle proteine contenute in frumento, orzo, segale e altri cereali. Nei soggetti geneticamente predisposti, l'ingestione di queste sostanze danneggia gravemente la mucosa intestinale, con conseguente difficoltà di assorbimento dei nutrienti. La celiachia è sempre più diffusa, ma raramente diagnosticata. Oggi l'incidenza della malattia è di un soggetto ogni 100 persone. In Italia si calcola che i celiaci siano mezzo milione, ma i casi diagnosticati sono solo 60.000. Non esiste cura per la celiachia. L'unico trattamento oggi disponibile è l'eliminazione dalla dieta di tutti gli elementi contenenti glutine. La necessità di assumere alimenti specifici e l'impossibilità di frequentare ristoranti, pizzerie e condividere i cibi dei non-celiaci comporta di fatto una marginalizzazione dei celiaci e una loro esclusione dalla vita sociale.


AUTORIZZAZIONI STUDI PROFESSIONALI
PRESENTAZIONE DOMANDA AUTORIZZAZIONE

Con deliberazione del 26 settembre 2005, n. 943, la Giunta regionale ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli studi professionali già in esercizio al sensi della L.R. 8/99. art. 17, comma 6 bis. Tale proroga era motivata dalla necessità di una approfondita valutazone della realtà degli studi libero-professionali, anche al fine di una più precisa formulazione dell'impianto normativo. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale impegnava questa Dirczione Generale ad effettuare gli approfondimenti necessari. Gli approfondimenti effettuati hanno evidenziato fra l'altro l'opportunità di individuare, nell'ambito degli studi attualmente soggetti ad autorizzazione, una tipologia caratterizzata dalla bassa Invasività delle procedure effettuate, ridefinendone i requisiti e prevedendo, per questa tipologia, che l'autorizzazione sia rilasciata mediante dichiarazione da parte del titolare al Sindaco del Comune competente. Si prevede quindi di modificare ed integrare, in tempi brevi, la L.R. 8/99 e la deliberazione del Consiglio regionale 237/2003 e, con seguentemente, di integrare le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione definite con deliberazione del 22 marzo 2004, n. 260, individuando procedure distinte per la presentazione della dichiarazione. Con deliberazione del 20 marzo 2006, n. 197, la Giunta regionale ha stabilito che, fino a modifica della DGR 260/2004, gli studi professionali già in esercizio ai sensi della LR. 8/99, art. 17, comma 6 bis, debbano presentare, entro la scadenza già prevista del 31 marzo 2006, la sola domanda di autorizzazione, riservandosi di fornire le ulteriori specificazioni circa la tipologia deUo studio, e di allegare la documentazione richiesta, solo a seguito della definizione, da parte della Giunta regionale, delle modifiche ed integrazioni necessarie. La Giunta ha inoltre disposto che i procedimenti comunali di rilascio dell'autorizzazione potranno essere avviati solo successivamente all'approvazione degli atti indicati sopra. Entro il 31 marzo è quindi sufficiente che gli studi soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.R. 8/99 e della DCR 237/2003 presentino domanda di autorizzazione apertura ed esercizio di studio professionale già in esercizio (studio professionale - studio professionale associato), senza allegare alcun documento.


AUTORIZZAZIONI SANITARIE. STRUTTURE SANITARIE E STUDI PROFESSIONALI

Si comunica che è entrata in vigore la L.R. 22 ottobre 2004 n. 58 "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8", (pubblicata sul B.U.R.T. n. 42 del 2 novembre 2004, parte I, pag. 65). Con la suddetta legge si è provveduto tra l'altro a modificare il termine di cui all'art. 17 comma 6, lettera a) della L.R. 8/99 per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed impiantistici delle strutture private, che è stato prorogato al 31 dicembre 2007.
Pertanto le strutture che non hanno ancora concluso il piano di adeguamento a suo tempo presentato dovranno inviare al. Comune il piano aggiornato, secondo le disposizioni previste dalla Delibera n. 944 dei 9 agosto 1999, Allegato A (Disposizioni generali in merito alla presentazione della domanda di autorizzazione e documentazione da allegare) e Allegato B (Specifiche dei documenti). Conseguentemente, il Dipartimento della Prevenzione è chiamato a valutare il piano di adeguamento aggiornato ed a formulare un nuovo programma di monitoraggio, come previsto dalla, deliberazione n. 243 del 1 marzo 2000 "Attuazione L.R.8/99 - direttive alle aziende UU.SS.LL. inerenti l'attività di verifica dei dipartimenti di prevenzione", Allegato 1, punto 4.
Si informa inoltre che è stata approvata la delibera della Giunta Regionale n. 1041 del 18 ottobre 2004 "L.R. 8/99, art. 9, comma 4. Indicazioni per l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di attività sanitarie, nelle strutture autorizzate" (pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 10 novembre 2004, parte II, pag. 34 ). Con questa delibera sono state definite le indicazioni per la verifica triennale, mediante autocertificazione, del mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività da parte delle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda la modulistica, in relazione alla complessità delle disposizioni richiamate la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà ha provveduto a definire un fac-simile per l'autocertificazione, da mettere a disposizione dei Comuni.
Il fac-simile è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 7068 del 19 novembre 2004 certificato il 2 dicembre 2004.

Si ricorda che la Regione predispone i fac-simile per la modulistica in attuazione di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa fra Regione, ANCI e Federsanità del 22/10/99.
I fac-simile regionali sono indicativi; il Comune deve completarli con le indicazioni relative alla gestione dei
dati personali e può apportare le modifiche che ritiene necessarie.
Questa Direzione Generale ha però ricevuto segnalazioni e proteste da parte di utenti per l'eccessivo appesantimento della documentazione approntata da alcuni Comuni, in particolare in relazione all'utilizzo di modulistica propria dei SUAP.
Si raccomanda quindi il rispetto scrupoloso di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sopra citato, che al punto 2 impegnava i Comuni ad uniformarsi in modo rigoroso alle disposizioni nazionali e regionali in materia di semplificazione amministrativa.

Si comunica inoltre che per quanto riguarda gli studi professionali sono stati approvati i seguenti atti :
- Decreto n. 6103 del 15 ottobre 2004, "Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione degli studi professionali di cui alla L.R. 8/99 e successive modifiche e integrazioni" (pubblicato sul B.U.R.T n. 47 parte II del 24 novembre 2004 pag. 105)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 2 novembre 2004, "L.R. 8/99, art. 7. Integrazione della DGR n. 260 del 22/3/2004: proroga del termine di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli studi professionali"(pubblicata sul B.U.R.T. n. 47 parte
II del 24 novembre 2004 pag. 45).
Con la DGR n. 1090, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studio professionale per gli studi già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17 , comma 6 bis, è stato prorogato di 120 giorni, fino al 17 marzo 2005.
Rimane fermo l'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di nuovi studi professionali e per quant'altro forma oggetto di autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 8/99, art. 6.
Tutta la normativa e la modulistica di interesse è comunque disponibile, oltre che sul B.U.R.T.,  anche sul sito interne della Regione Toscana.


AUTORIZZAZIONI STUDI PROFESSIONALI
INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si comunica che la Giunta regionale, in data 29.3.2005, ha approvato la Deliberazione n. 483 "Autorizzazione studi professionali - indirizzi per la definizione della documentazione", che, integrando quanto già previsto dalle POR 260/04 e 243/99, approva specifici indirizzi per la definizione dei documenti che devono essere disponibili nello studio al momento della visita di verifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

In allegato si forniscono ulteriori specificazioni e chiarimenti circa le attività di verifica, scaturite dal confronto con i Dipartimenti della prevenzione, oltre ad un elenco delle principali disposizioni applicabili.


TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

II 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (Delega Previdenziale), che, fra le altre, detta precise disposizioni in materia di totalizzazione contributiva, mettendo fine, con un autentico atto di giustizia, ad una assurda discriminazione nei confronti di lavoratori anziani e giovani. Questa disposizione, da tempo richiesta dalla Corte Costituzionale (Sentenza n.61 del 1999) e dalla Commissione Europea, pone fine all'iniqua situazione per la quale lavoratori con versamenti contributivi sia in Italia che in altri paesi esteri, potevano ottenere la pensione, mentre lavoratori con versamenti contributivi solo in Italia, ma divisi fra l'INPS e altre Casse previdenziali italiane, quali le Casse dei Professionisti, l'Enasarco ecc., si vedevano negata la pensione. 
Per capire meglio la questione è bene precisare che cos'è la totalizzazione, perché spesso ne vengono date definizioni inesatte, quali "ricongiunzione gratuita", "cumulo gratuito dei contributi" ed altre che possono farla apparire una procedura in qualche modo di favore o di privilegio. Totalizzazione è la facoltà di cumulare i periodi di versamenti contributivi ad Enti diversi, ma solo al fine di conseguire il diritto alla pensione. La totalizzazione è gratuita, poiché i contributi restano dove sono, cioè presso la Cassa previdenziale alla quale sono stati versati, dando luogo, al momento del conseguimento dei requisiti previsti di età (65 anni) o di anzianità complessiva (40 anni), a due o più spezzoni di pensione da parte di ogni Ente previdenziale, che liquida, secondo le proprie regole di calcolo e pro-quota, lo spezzone di pensione di propria competenza. 
La sommatoria dei vari spezzoni sarà proporzionata all'entità dei contributi versati e dei redditi conseguiti. Infatti, ogni Cassa paga unicamente la propria quota di pensione e solo per il periodo nel quale il lavoratore è stato iscritto a quella Cassa, con il sistema di calcolo che ogni Cassa ha liberamente ed autonomamente stabilito per tutti i suoi iscritti. 

Il testo della Delega Previdenziale, per quanto riguarda la totalizzazione, è il seguente:
- art. 1, comma 1, punto d) "rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"
- art.1, comma 2, punto o) "ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile."

Ora, entro il 6 ottobre 2005, il Governo dovrà provvedere all'emissione di uno o più decreti legislativi che daranno definitiva operatività alla totalizzazione, dettandone le norme di attuazione, nel rispetto del disposto della Legge Delega. Con l'estendersi delle forme di lavoro precario, provvisorio, autonomo, in sostanza con la fine del posto fisso per tutta la vita e con il moltipllcarsi dei processi di mobilità del lavoro, che in futuro saranno la regola, il provvedimento sulla "totalizzazione" era ormai indilazionabile. La valenza sociale di questo provvedimento è enorme e costituisce un arricchimento delle tutele previdenziali per tutti i lavoratori e soprattutto per i giovani. Si tratta di un atto di giustizia e di civiltà. 
Chi fosse interessato alla problematica della "totalizzazione contributiva", può rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, al "Comitato Previdenza Professionisti", una associazione fra colleghi, che ha fortemente voluto queste disposizioni e che da dieci anni si interessa dell'argomento: e-mail info@previdenzaprofessionisti.it sito Internet www.previdenzaprofessionisti.it


DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE TARGHE E DELLE INSEGNE ESPOSTE DAI PROFESSIONISTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Si rende noto a tutti gli Ordini provinciali che la Federazione ha ricevuto la nota del Ministero dell'Economia in merito alla questione sollevatasi con l'ICA s.r.l. sulla richiesta di pagamento dell'imposta sulla pubblicità del/e targhe dei professionisti medici ed odontoiatri. La suddetta società ha sostanzialmente aderito all'indirizzo individuato dal Ministero dell'Economia nella circolare del 3 maggio 2002, n.3 nel punto in cui si dispone l'esenzione per le targherei professionisti. E' stato pertanto individuato un percorso che consenta ai medici e odontoiatri di non pagare la tassa richiesta e nel contempo cancellare dal database dell'ICA le posizioni dei sanitari.
Tutti i medici e gli odontoiatri che ricevano avvisi bonari di pagamento per l'anno in corso ovvero ingiunzioni di pagamento per gli anni passati possono inviare all'ICA s.r.l., Via Panna, 81 - 19125 La Spezia una dichiarazione (fai clic qui per scaricarla) allegando le richieste di pagamento in originale. Si consiglia l'invio con raccomandata A. R. trattenendo copia della lettera e della richiesta di pagamento che viene restituita.


EFFETTO DELLE NUOVE ALIQUOTE IRPEF SULLE PENSIONI ENPAM

Com'è noto, la legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto rilevanti modifiche in materia di applicazione di imposta sul reddito delle persone fisiche. Come affermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 3 gennaio 2005, la nuova disciplina si concretizza in due elementi fondamentali: da un lato, la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito; dall'altro, la trasformazione in deduzioni delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia. L'aggiornamento delle procedure informatiche per il calcolo delle imposte rappresenta un'operazione oggettivamente molto complessa, che ha richiesto controlli piuttosto accurati. L'Enpam ha completato queste operazioni a tempo di record, e, primo fra gli Enti previdenziali di maggior rilievo, ha applicato la nuova tassazione già a partire dal rateo di febbraio, in pagamento dal 1 ° giorno del mese. Anche l'Inpdap procederà all'applicazione delle nuove norme dal mese di febbraio, ma le sue pensioni hanno quasi tutte valuta dopo la metà del mese; l'Inps, invece, ha reso noto che lo sconto fiscale arriverà con il rateo di marzo. Ovviamente, l'aggiornamento del calcolo ha finora riguardato i pensionati che sono titolari esclusivamente di pensioni dell'Enpam. Per tutti gli altri iscritti che sono titolari di pensioni anche a carico di altri Enti e quindi interessati dalle disposizioni del Casellario Centrale dei pensionati, in attesa delle indicazioni per il 2005, continua ad essere applicata la medesima tassazione del 2004. Il Casellario Inps, contattato in proposito, ha assicurato che entro il mese di febbraio 2005 sarà effettuata un'elaborazione straordinaria dei dati in archivio; sarà quindi presumibilmente possibile adeguare le posizioni dei restanti pensionati alla nuova tassazione con il rateo del prossimo mese di aprile.


NUOVA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE

Si ricorda che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha stipulato un accordo con la Compagnia Assicuratrice "Aurora Assicurazioni" per proporre ai medici e agli odontoiatri una polizza per la tutela legale a condizioni particolarmente vantaggiose. Infatti, a fronte del pagamento del premio annuo di 30 euro, la polizza prevede un massimale per sinistro senza limite per anno assicurativo di 26.000 euro, con possibilità di libera scelta del legale, retroattività di due anni (con il presupposto che la conoscenza dell'evento comportante la responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie) e attivazione immediata delle coperture di polizza. Gli interessati potranno acquisire maggiori informazioni consultando il sito internet www.doriaassicurazioni.com oppure telefonando al numero verde 800.59.59.59.


ONAOSI NUOVE QUOTE CONTRIBUTIVE PER IL QUINQUENNIO 2005 - 2010
Si riporta di seguito la tabella indicante le nuove quote del contributo ONAOSI che entreranno in vigore dopo la prevista approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

QUOTA ANNUA EQUIVALENTE A QUOTA/MESE TIPOLOGIA CONTRIBUENTE
Euro 12,00 Euro 1,00 Per i contribuenti con meno di 5 anni complessivi di iscrizione al rispettivo Ordine professionale
Euro 12,00 Euro 1,00 Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, frequentino un corso di specializzazione in discipline sanitarie
Euro 12,00 Euro 1,00 Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, dimostrino di possedere un reddito complessivo individuale imponibile annuo inferiore a Euro 14.000,00
Euro 12,00 Euro 1,00 O in alternativa un contributo una tantum di Euro 60,00, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'ONAOSI per 30 anni, nel qual caso sono affatto esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status
Euro 32,00 Euro 3,00 Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000
Euro 72,00 Euro 6,00 Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000
Euro 120,00 Euro 10,00 Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 28.000
Euro 120,00 Euro 10,00 Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 28.000



IVA SU COMPENSI MEDICI

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n.4 del 28 gennaio c.a. - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003.
Nella circolare è stato innanzitutto ribadito che i principi interpretativi espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di Stati diversi dall'Italia, sono necessariamente applicabili in tutti gli Stati della comunità - in base al principio contenuto netta sesta direttiva n. 77/368/CEE in materia di applicazione uniforme dell'IVA - senza che debba intervenire recepimento alcuno in quanto trattasi di interpretazione ermeneutica di una formulazione generica della norma che non deve essere modificata.
Sulla base del principio stabilito dalla Corte di giustizia che l'esenzione IVA costituisce deroga al principio generale, secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o problemi di salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi anche nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza medica, bensì lo scopo principale al quale l'attività è improntata. Essendo non sempre facilmente verificabile qual'è lo scopo principale della prestazione, l'agenzia delle entrate è intervenuta enucleando una rassegna esemplificativa delle fattispecie esenti o non esenti IVA.

Per quanto riguarda le prestazioni di medicina legale non sono esenti IVA:
- le consulenze medico legali concernenti io stato di salute delle persone per il riconoscimento di pensione di invalidità o di guerra. In questo caso è necessario effettuare una differenziazione tra coloro che partecipano alla Commissione medica di verifica quali dipendenti o liberi professionisti. Per i primi, non titolari di partita IVA, vige la disposizione dell'art.50,c. 1, lettera f) dei TUIR secondo cui il reddito viene assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto non è soggetto ad IVA. Per le prestazioni rese dai liberi professionisti, invece, rimane férmo il principio della non esenzione IVA ;
- esami medici finalizzati ad un referto medico in materia di responsabilità e di quantificazione del danno nette controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione del premio assicurativo o alla liquidazione di un danno;
- le perizie attraverso analisi biologiche di affinità genetica per l'accertamento di paternità;
- gli accertamenti medico legali effettuati dall'INAIL relativamente al riconoscimento dì cause di servizio. Nel caso in cui, però, l'INAIL faccia effettuare controlli medici sui lavoratori a scopo profilattico o per stabilire l'idoneità fisica allo svolgimento o al rientro al lavoro tali prestazioni sono esenti IVA;

Sono esenti IVA:
- le prestazioni effettuate nelle commissioni mediche locali patenti di guida in quanto scopo principale di tale attività consiste nella tutela preventiva della salute di soggetti che potrebbero in particolari condizioni di salute compromettere la propria o l'incolumità della collettività;
- le visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a soggetti non affètti da disabilita.

Per quanto riguarda le certificazioni rilasciale dal medici di famiglia sono esenti IVA anche se rese dietro corrispettivo:
- certificati per esonero dalia educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.
- per i certificati che i medici sono tenuti a redigere senza corrispettivo come: dichiarazione di nascita o di morte, denuncie penali o giudiziarie, denuncia di malattie infettive e diffusive, notifica dei casi di AIDS ecc. in quanto non si verifica il presupposto d'imposta.

Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalie ipotesi individuate è necessario menzionare la finalità principale, di tutela della salute, della certificazione richiesta per poter usufruire dell'esenzione IVA.

Non rientrano nell'esenzione IVA le prestazioni di natura peritale come:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Le prestazioni del medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.626/94 sono esenti IVA, ai sensi deU'art.6 della Legge 133/99, conformemente ai criterio enunciato dalla Corte di Giustizia stante che il bene primario protetto è la salute dei lavoratori e la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.

Le prestazioni dì medicina estetica sono esenti IVA in quanto connesse al benessere psico - fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona.

Per quanto riguarda le prestazioni del medico in regime di intra - moenia valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in essere prestazioni non riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio di natura peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte dell'ente di cui il medico è dipendente.
Nella circolare in oggetto non viene trattato l'aspetto del momento in cui debba ritenersi decorrere l'obbligazione IVA per i professionisti.

In base ai principi generali la data di riferimento si deve intendere quella di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia ma in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dettato i criteri sulla base dei quali le Direzioni regionali dovranno conformarsi nel valutare le dichiarazioni dei professionisti e, pertanto, quei criteri specifici in base ai quali i contribuenti dovranno attenersi in fase di compilazione delle fatture, in data 28 gennaio 2005, risulterebbe vessatoria una richiesta di sanzione nei confronti di quei professionisti i quali non si fossero adeguati ai criteri dettati dopo più di un anno dalla data di pubblicazione delle sentenze in oggetto.

 A questo proposito si forniscono dei riferimenti a sostegno della considerazione appena sopra enunciata: l'art10 delta Legge 27/7/2000, n.212, nota come " Statuto del contribuente" stabilisce che il contribuente non può essere sanzionato qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Un tempo cosi lungo per la formulazione dei criteri esplicativi comprova quelle obiettive condizioni di difficoltà di adattamento dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia rispetto alle disposizioni interpretative adottate sul territorio italiano fino ad oggi e, pertanto, testimoniano quelle obiettive condizioni di incertezza cui si riferisce l'art.10 su menzionato. Ad avvalorare questa posizione soccorrono anche due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza 29 settembre 2003 n. 14476 e 24 agosto 2004 n.16751) che stabiliscono il principio in base al quale tutte le volte che l'equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributati deve essere esercitato il potere di disapplicazione delle sanzioni.


MEDICI LEGALI e IVA

I medici legali debbono versare l'IVA per tutte le prestazioni consistenti in relazioni peritali non connesse con la tutela della salute (effettuate in passato prima dei chiarimenti fatti con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005), ma senza sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del 22 dicembre 2005 dell'Agenzia delle entrate: i medici che hanno emesso fatture in esenzione IVA per operazioni al contrario imponibili debbono ora regolarizzare dette operazioni assoggettandole all'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72, tuttavia senza sanzioni o interessi (articolo 10 comma 2 e 3 della legge 212/2000) in quanto l'esenzione era stata applicata per indicazioni contenute in atti della amministrazione finanziaria (legittimo affidamento). Il recupero dell'imposta deriverebbe dalle sentenze della Corte europea (nella fattispecie sentenze del 20 novembre 2003 relative alla cause C-307/01 e C-212/01) che hanno valore di interpretazione autentica di una norma e hanno efficacia immediata delle disposizioni interpretate (Corte costituzionale n. 389/1989). Sarebbe auspicabile che oltre all'abbandono delle sanzioni e degli interessi si arrivi anche alle esenzione del pagamento dell'imposta per il pregresso, dato che in passato il comportamento del contribuente era derivato da risposte inesatte della stessa Amministrazione tributaria, tenendo inoltre presente la quasi impossibilità dell'esercizio del diritto di rivalsa su chi ha avuto la prestazione e l'inattuabilità del recupero dell'IVA sugli acquisti dei beni strumentali.




Ordine dei Medici Pisa