COMITATI CONSULTIVI
ENPAM
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Rappresentanti nazionali
- Dott. Francesco Carrano (Medici di Medicina Generale di assistenza primaria)
- Dott. Fernando Crudele (Medici di Medicina Generale - continuità assistenziale e/o emergenza territoriale)
- Dott. Claudio Colistra (Medici Pediatri di libera scelta)
- Dott. Giuseppe Figlini (Fondo dei Medici di Medicina Generale)
- Dott. Raoul De Sanctis (Fondo Degli Specialisti Ambulatoriali Interni)
- Dott. Giorgio Spagnolo (Fondo degli Specialisti Convenzionati Esterni)
- Dott. Renato Mele (Fondo dei Liberi Professionisti - quota B)
LEGGE
SULLA PRIVACY - SCADENZE E ADEMPIMENTI
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o convenzionati con
il SSN titolari di studio o ambulatorio o studio associato, dovranno
predisporre, entro il 31 marzo 2006, il documento programmatico sulle
misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali e sensibili
con/senza l'ausilio di strumenti elettronici di cui agli articoli
rispettivamente 34 e 35 del D.Lgs 196/03. (All.ti 1-2).
II documento programmatico dovrà essere custodito dal
Titolare
dello studio o nel caso di studio associato dal Responsabile e non deve
essere inviato ad alcuna autorità, ma va esibito in caso di
specifica richiesta da parte del Garante.
Nel documento programmatico (all.to 1), nello spazio riservato al
Titolare deve essere riportato il nominativo della persona fisica o la
ragione sociale della persona giuridica, qualora si tratti di studio
associato o di ambulatorio. Al Titolare competono le decisioni relative
alle finalità e modalità del trattamento dei
dati, la
nomina del Responsabile e dell'Incaricato.
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà essere
riportato il
nominativo della persona fisica o la ragione sociale della persona
giuridica, soltanto se sia stato nominato e la data della lettera di
incarico (all.to 3- lettera di nomina). Nell'ipotesi in cui non venga
nominato il Responsabile il Titolare ne assume le funzioni. Il
Responsabile può essere interno alla struttura (studio,
ambulatorio o studio associato) ovvero esterno, come nel caso dello
studio commercialista o del professionista commercialista che tratta,
per conto del Titolare, i dati personali dei pazienti e dei dipendenti
dello studio o ambulatorio o studio associato, a causa della tenuta
della contabilità.
Nella casella relativa all'Incaricato se nominato, deve essere indicato
il nominativo della persona fisica (non è ammessa la nomina
di
persona giuridica) e la data della lettera di nomina, (all.to 4 -
lettera di incarico) e l'autorizzazione a compiere le operazioni di
trattamento dei dati personali e l'avvenuta formazione e la consegna
del D.Lgs 196/03 evidenziando le principali nozioni di competenza.
(all.to 5 - vademecum).
L'Incaricato può essere nominato dal Titolare o dal
Responsabile
ed è sotto la diretta responsabilità e controllo
di chi
li ha nominati. E' consigliabile che le persone che, comunque,
frequentano lo studio o l'ambulatorio siano nominati Incaricati qualora
non rivestano la figura di Responsabile.
Nel documento programmatico deve essere esplicitato che sono trattati
dati personali e sensibili relativi a: - cartella clinica paziente; -
dati anagrafici paziente; - dati anagrafici dipendenti; - dati
fornitori.
In fase di ricognizione devono essere accertate le seguenti operazioni:
- raccolta; - registrazione; - aggiornamento; - conservazione; -
modificazione; - comunicazione ; - cancellazione.
II documento deve contenere le misure di protezione adottate per
evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati,
accesso non autorizzato al trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta: - parola chiave per accesso
elaboratore; - eventuali più parole chiave se diversi
incaricati; - periodica modifica parola chiave; - predisposizione copia
su supporto magnetico; - adozione misure idonee per il ripristino
dell'accesso ai dati.
L'analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto in
dipendenza dei locali ove è allocato il PC. Se il PC
è
ubicato al piano terra è indispensabile che le finestre
vengano
munite di grate o, comunque, di misure tali da non consentire l'accesso
in assenza del Titolare e/o dell'Incaricato. La porta di ingresso deve
essere chiusa a chiave e il PC deve essere protetto da una parola
chiave che non coincide con la data di nascita o altra chiave
alfanumerica facilmente individuabile.
Nel PC devono essere riportati: cartella clinica se esistente o scheda
personale del paziente; dati anagrafici dei collaboratori; dati
anagrafici dei fornitori.
Deve essere operato uno sbarramento attraverso password per cui la
cartella clinica può essere consultata soltanto dal Titolare
dello studio mentre i dati anagrafici del personale, dei pazienti e dei
fornitori possono essere consultati dal Responsabile se nominato. La
password dell'Incaricato e/o del Responsabile non deve essere portata a
conoscenza del Titolare. Peraltro è necessario che la
password
venga conservata in busta chiusa, in una cassetta di sicurezza o in un
armadio chiuso a chiave.
In caso di necessità o di assenza dell'Incaricato o dei
Responsabile, il Titolare può aprire la busta per conoscere
la
parola chiave e, quindi, procedere al trattamento dei dati personali.
L'Incaricato allorché rientra in servizio
procederà a
individuare una nuova parola chiave che conserverà con le
modalità di cui innanzi. Le stesse modalità
valgono per
fa compilazione del documento programmatico senza l'ausilio di
strumenti elettronici ex art. 35, vale a dire documentazione cartacea.
Nel caso di documentazione cartacea la cartella clinica dei pazienti, i
dati anagrafici dei pazienti, i dati anagrafici dei dipendenti e i dati
anagrafici dei fornitori vanno conservati in un armadio chiuso a chiave
sotto la responsabilità del Titolare. La porta del locale
ove
è sito l'armadio deve essere chiusa a chiave.
Modulistica
CERTIFICAZIONE MEDICA
PER PATENTINO CICLOMOTORI - LINEE GUIDA
Il gruppo tecnico del Ministero della Salute - Direzione Generale della
Prevenzione sanitaria - ha elaborato le linee guida per il rilascio del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da parte
del
medico di medicina generale. Quanto sopra in attuazione del decreto
legge 115/2005, convertito nella Legge 168/2005 che prevede l'obbligo
del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patenti di guida.
Il medico dovrà tener conto delle seguenti condizioni: 1 )
limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione dei
presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e
cliniche dei richiedenti; 2) constatare l'assenza di condizioni morbose
che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di
certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del
Codice della Strada. Tali linee guida, che sono disponibili sul sito
internet del Ministero della Salute,
contengono anche il fac-simile della scheda anamnestica e del
certificato di idoneità o non idoneità alla guida
dei
ciclomotori.
PATENTINO
CICLOMOTORI - Competente il medico di famiglia
Una recente circolare del ministero dei trasporti, emanata ai primi di
dicembre, ha divulgato le linee guida del Ministro della salute per i
medici di famiglia, cui competerà sino a tutto il 2007
l'attestazione dell'idoneità psico-fìsica alla
conduzione
dei ciclomotori per il rilascio del patentino. Gli Uffici competenti al
rilascio del patentino dovranno limitarsi a verifìcare la
provenienza dell'attestato del medico e dell'apposizione della marca da
bollo (decreto legge 115/2005). Pertanto sino al 1 gennaio 2008 compete
al medico di famiglia, mediante compilazione della scheda anamnestica e
effettuazione della visita, il riscontro delle eventuali cause ostative
alla conduzione dei motorini, secondo le linee guida redatte dal
ministero della salute. In caso di un quadro clinico anamnestico tale
da non consentire al medico di famiglia di esprimere un giudizio di
idoneità sulla base delle linee guida redatte del ministero
della salute, l'interessato potrà chiedere la revisione del
giudizio alla Commissione provinciale patenti speciali.
CELIACHIA - LE
INIZIATIVE DELLA REGIONE TOSCANA
Corsi di formazione per i ristoratori, un 'bollino blu' per
identificare i ristoranti che hanno menù apposta per i
celiaci,
e anche 'buoni' per acquistare alimenti senza glutine al supermercato.
Sono alcune delle iniziative che la Regione Toscana ha messo in campo
per andare incontro alle esigenze dei celiaci e semplificare loro la
vita. Le ha presentate stamani - alla vigilia della Giornata mondiale
della celiachia, che si celebra l'8 e il 9 ottobre - l'assessore
regionale al diritto alla salute Enrico Rossi, in una conferenza stampa
alla quale sono intervenuti anche Elisabetta Tosi, presidente della
sezione toscana dell'Aie (Associazione Italiana Celiachia), e Claudio
Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. In Toscana si
calcola che siano 36.000 le persone affette da celiachia, ma solo 4.000
sanno di averla. Negli ultimi anni si sta diffondendo una maggior
consapevolezza nei confronti della malattia, ed è sempre
più frequente trovare alimenti adatti e ristoranti che fanno
menù ad hoc. La Toscana già da qualche anno
è
attenta al problema e ha messo in atto una serie di iniziative:
erogazione gratuita di alimenti senza glutine nelle farmacie
convenzionate (54 euro al mese per la fascia da 6 mesi a 3 anni, 84
euro da 3 a 10 anni, 122 euro oltre i 10 anni), corsi per gli operatori
economici, pubblicazione di un opuscolo. Ora il ventaglio delle
iniziative si allarga. E' in fase di approvazione una delibera che
prevede un'apposita formazione professionale per gli operatori del
settore alimentare, specifiche linee guida per la vigilanza sulle
imprese alimentari, e anche la messa a punto, da parte dell'Aie, di una
sorta di 'bollino blu' per i ristoranti 'accessibili' ai celiaci, con
menù adeguati e preparati nella maniera corretta, con tutte
le
dovute attenzioni. Inoltre verrà estesa a tutte le ASL
un'iniziativa condotta per ora a livello sperimentale solo a Piombino:
corsi di formazione rivolti ai ristoratori e tenuti da medici. Ma
c'è un'altra novità importante. Finora gli
alimenti senza
glutine venivano erogati gratuitamente in farmacia (in seguito a
un'apposita autorizzazione rilasciata dalle ASL, previo accertamento
della malattia). Presto, grazie a un protocollo che verrà
siglato nei prossimi giorni, sarà possibile avere questi
alimenti anche nei supermercati. Per ora il protocollo (realizzato in
collaborazione con l'AIC) verrà firmato tra Regione e
Unicoop,
che ha una linea di prodotti già certificati dal Ministero;
ma
successivamente potrà essere esteso anche ad altre aziende
della
grande distribuzione. Le stesse ASL che finora rilasciavano
l'autorizzazione per ritirare i prodotti nelle farmacie, distribuiranno
ai celiaci dei buoni mensili (sempre del valore di 54, 84 e 122 euro, a
seconda delle fasce di età, e in tagli da 5 e 10 euro), che
potranno essere spesi sia nelle farmacie che nei supermercati.
"Vogliamo fare tutto quanto è di nostra competenza - dice
l'assessore Enrico Rossi - perché i celiaci abbiano una vita
il
più possibile normale. Al di là delle singole
iniziative,
abbiamo cercato, com'è nostra abitudine, di costruire una
rete
di conoscenze e competenze, per mettere in contato tutti quelli che
operano in questo settore, e il tema celiachia è stato
inserito
nel progetto molto più ampio che riguarda la sicurezza
alimentare e l'igiene nutrizionale". La celiachia è
un'intolleranza al glutine, cioè alle proteine contenute in
frumento, orzo, segale e altri cereali. Nei soggetti geneticamente
predisposti, l'ingestione di queste sostanze danneggia gravemente la
mucosa intestinale, con conseguente difficoltà di
assorbimento
dei nutrienti. La celiachia è sempre più diffusa,
ma
raramente diagnosticata. Oggi l'incidenza della malattia è
di un
soggetto ogni 100 persone. In Italia si calcola che i celiaci siano
mezzo milione, ma i casi diagnosticati sono solo 60.000. Non esiste
cura per la celiachia. L'unico trattamento oggi disponibile
è
l'eliminazione dalla dieta di tutti gli elementi contenenti glutine. La
necessità di assumere alimenti specifici e
l'impossibilità di frequentare ristoranti, pizzerie e
condividere i cibi dei non-celiaci comporta di fatto una
marginalizzazione dei celiaci e una loro esclusione dalla vita sociale.
AUTORIZZAZIONI
SANITARIE. STRUTTURE SANITARIE E STUDI PROFESSIONALI
Si comunica che è entrata in vigore la L.R. 22 ottobre 2004
n. 58
"Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8", (pubblicata
sul B.U.R.T. n. 42 del 2 novembre 2004, parte I, pag. 65). Con la
suddetta legge
si è provveduto tra l'altro a modificare il termine di cui
all'art. 17 comma 6,
lettera a) della L.R. 8/99 per l'adeguamento ai requisiti strutturali
ed
impiantistici delle strutture private, che è stato prorogato
al 31 dicembre
2007.
Pertanto le strutture che non hanno ancora concluso il piano di
adeguamento a
suo tempo presentato dovranno inviare al. Comune il piano aggiornato,
secondo le
disposizioni previste dalla Delibera n. 944 dei 9 agosto 1999, Allegato
A
(Disposizioni generali in merito alla presentazione della domanda di
autorizzazione e documentazione da allegare) e Allegato B (Specifiche
dei
documenti). Conseguentemente, il Dipartimento della Prevenzione
è chiamato a
valutare il piano di adeguamento aggiornato ed a formulare un nuovo
programma di
monitoraggio, come previsto dalla, deliberazione n. 243 del 1 marzo
2000
"Attuazione L.R.8/99 - direttive alle aziende UU.SS.LL. inerenti
l'attività di verifica dei dipartimenti di prevenzione",
Allegato 1, punto
4.
Si informa inoltre che è stata approvata la delibera della
Giunta Regionale n.
1041 del 18 ottobre 2004 "L.R. 8/99, art. 9, comma 4. Indicazioni per
l’autocertificazione
del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di attività
sanitarie, nelle
strutture autorizzate" (pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 10 novembre
2004,
parte II, pag. 34 ). Con questa delibera sono state definite le
indicazioni per
la verifica triennale, mediante autocertificazione, del mantenimento
dei
requisiti per l'esercizio dell'attività da parte delle
strutture sanitarie.
Per quanto riguarda la modulistica, in relazione alla
complessità delle
disposizioni richiamate la Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di
Solidarietà ha provveduto a definire un fac-simile per
l'autocertificazione, da
mettere a disposizione dei Comuni.
Il fac-simile è stato approvato con il decreto dirigenziale
n. 7068 del 19
novembre 2004 certificato il 2 dicembre 2004.
Si ricorda che la Regione predispone i fac-simile per la modulistica in
attuazione di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa fra Regione,
ANCI e
Federsanità del 22/10/99.
I fac-simile regionali sono indicativi; il Comune deve completarli con
le
indicazioni relative alla gestione dei
dati personali e può apportare le modifiche che ritiene
necessarie.
Questa Direzione Generale ha però ricevuto segnalazioni e
proteste da parte di
utenti per l'eccessivo appesantimento della documentazione approntata
da alcuni
Comuni, in particolare in relazione all'utilizzo di modulistica propria
dei
SUAP.
Si raccomanda quindi il rispetto scrupoloso di quanto stabilito dal
Protocollo
di Intesa sopra citato, che al punto 2 impegnava i Comuni ad
uniformarsi in modo
rigoroso alle disposizioni nazionali e regionali in materia di
semplificazione
amministrativa.
Si comunica inoltre che per quanto riguarda gli studi professionali
sono stati
approvati i seguenti atti :
- Decreto n. 6103 del 15 ottobre 2004, "Approvazione della modulistica
per
la presentazione delle domande di autorizzazione degli studi
professionali di
cui alla L.R. 8/99 e successive modifiche e integrazioni" (pubblicato
sul
B.U.R.T n. 47 parte II del 24 novembre 2004 pag. 105)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 2 novembre 2004,
"L.R.
8/99, art. 7. Integrazione della DGR n. 260 del 22/3/2004: proroga del
termine
di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione
all'apertura
e all'esercizio degli studi professionali"(pubblicata sul B.U.R.T. n.
47
parte
II del 24 novembre 2004 pag. 45).
Con la DGR n. 1090, il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studio professionale per
gli
studi già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17 ,
comma 6 bis, è
stato prorogato di 120 giorni, fino al 17 marzo 2005.
Rimane fermo l'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione per
l'apertura e l'esercizio di nuovi studi professionali e per quant'altro
forma
oggetto di autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 8/99, art.
6.
Tutta la normativa e la modulistica di interesse è comunque
disponibile, oltre
che sul B.U.R.T., anche sul sito interne della Regione
Toscana.
AUTORIZZAZIONI STUDI
PROFESSIONALI
TERMINE PROROGATO AL 31/03/06
La Giunta Regionale Toscana ha approvato una deliberazione con la quale
ha prorogato fino al 31 marzo 2006 il termine per la presentazione
della domanda di autorizzazione da parte degli studi professionali di
odontoiatria, chirurgia ambulatoriale ed endoscopia già in
esercizio alla data del 23/12/2003. Resta confermato
l’obbligo
della preventiva autorizzazione per gli studi di nuova apertura e nei
casi previsti dall’art. 6 della Legge Regionale n. 8/1999.
Per
ogni altra informazione in merito è possibile consultare il sito
internet della Regione Toscana.
AUTORIZZAZIONI
STUDI PROFESSIONALI
INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Si comunica che la Giunta regionale, in data 29.3.2005, ha approvato la
Deliberazione
n. 483 "Autorizzazione studi professionali - indirizzi per la
definizione della documentazione", che, integrando quanto
già previsto
dalle POR 260/04 e 243/99, approva specifici indirizzi per la
definizione dei
documenti che devono essere disponibili nello studio al momento della
visita di
verifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.
In allegato si forniscono
ulteriori specificazioni e
chiarimenti circa le attività di verifica, scaturite dal
confronto con i
Dipartimenti della prevenzione, oltre ad un elenco delle principali
disposizioni
applicabili.
TOTALIZZAZIONE
CONTRIBUTIVA
II 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge n. 243 del 23
agosto 2004 (Delega Previdenziale), che, fra le altre, detta precise
disposizioni in materia di totalizzazione contributiva, mettendo fine,
con un autentico atto di giustizia, ad una assurda discriminazione nei
confronti di lavoratori anziani e giovani. Questa disposizione, da
tempo richiesta dalla Corte Costituzionale (Sentenza n.61 del 1999) e
dalla Commissione Europea, pone fine all'iniqua situazione per la quale
lavoratori con versamenti contributivi sia in Italia che in altri paesi
esteri, potevano ottenere la pensione, mentre lavoratori con versamenti
contributivi solo in Italia, ma divisi fra l'INPS e altre Casse
previdenziali italiane, quali le Casse dei Professionisti, l'Enasarco
ecc., si vedevano negata la pensione.
Per capire meglio la questione è bene precisare che
cos'è
la totalizzazione, perché spesso ne vengono date definizioni
inesatte, quali "ricongiunzione gratuita", "cumulo gratuito dei
contributi" ed altre che possono farla apparire una procedura in
qualche modo di favore o di privilegio. Totalizzazione è la
facoltà di cumulare i periodi di versamenti contributivi ad
Enti
diversi, ma solo al fine di conseguire il diritto alla pensione. La
totalizzazione è gratuita, poiché i contributi
restano
dove sono, cioè presso la Cassa previdenziale alla quale
sono
stati versati, dando luogo, al momento del conseguimento dei requisiti
previsti di età (65 anni) o di anzianità
complessiva (40
anni), a due o più spezzoni di pensione da parte di ogni
Ente
previdenziale, che liquida, secondo le proprie regole di calcolo e
pro-quota, lo spezzone di pensione di propria competenza.
La sommatoria dei vari spezzoni sarà proporzionata
all'entità dei contributi versati e dei redditi conseguiti.
Infatti, ogni Cassa paga unicamente la propria quota di pensione e solo
per il periodo nel quale il lavoratore è stato iscritto a
quella
Cassa, con il sistema di calcolo che ogni Cassa ha liberamente ed
autonomamente stabilito per tutti i suoi iscritti.
Il testo della Delega Previdenziale, per quanto riguarda la
totalizzazione, è il seguente:
- art. 1, comma 1, punto d) "rivedere il principio della totalizzazione
dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche
alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla
pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"
- art.1, comma 2, punto o) "ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di
consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore
che
abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica e che
abbia
effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento
pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale
facoltà è estesa anche ai superstiti di
assicurato
deceduto prima del compimento dell'età pensionabile."
Ora, entro il 6 ottobre 2005, il Governo dovrà provvedere
all'emissione di uno o più decreti legislativi che daranno
definitiva operatività alla totalizzazione, dettandone le
norme
di attuazione, nel rispetto del disposto della Legge Delega. Con
l'estendersi delle forme di lavoro precario, provvisorio, autonomo, in
sostanza con la fine del posto fisso per tutta la vita e con il
moltipllcarsi dei processi di mobilità del lavoro, che in
futuro
saranno la regola, il provvedimento sulla "totalizzazione" era ormai
indilazionabile. La valenza sociale di questo provvedimento
è
enorme e costituisce un arricchimento delle tutele previdenziali per
tutti i lavoratori e soprattutto per i giovani. Si tratta di un atto di
giustizia e di civiltà.
Chi fosse interessato alla problematica della "totalizzazione
contributiva", può rivolgersi, per ogni ulteriore
informazione,
al "Comitato Previdenza Professionisti", una associazione fra colleghi,
che ha fortemente voluto queste disposizioni e che da dieci anni si
interessa dell'argomento: e-mail info@previdenzaprofessionisti.it
sito Internet www.previdenzaprofessionisti.it
DISCIPLINA
TRIBUTARIA DELLE TARGHE E
DELLE INSEGNE ESPOSTE DAI PROFESSIONISTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA
SEDE DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Si rende noto a tutti gli Ordini provinciali che la Federazione ha
ricevuto la
nota del Ministero dell'Economia in merito alla questione sollevatasi
con l'ICA
s.r.l. sulla richiesta di pagamento dell'imposta sulla
pubblicità del/e targhe
dei professionisti medici ed odontoiatri. La suddetta
società ha
sostanzialmente aderito all'indirizzo individuato dal Ministero
dell'Economia
nella circolare del 3 maggio 2002, n.3 nel punto in cui si dispone
l'esenzione
per le targherei professionisti. E' stato pertanto individuato un
percorso che
consenta ai medici e odontoiatri di non pagare la tassa richiesta e nel
contempo
cancellare dal database dell'ICA le posizioni dei sanitari.
Tutti i medici e gli odontoiatri che ricevano avvisi bonari di
pagamento per
l'anno in corso ovvero ingiunzioni di pagamento per gli anni passati
possono
inviare all'ICA s.r.l., Via Panna, 81 - 19125 La Spezia una
dichiarazione (fai
clic qui
per scaricarla) allegando
le richieste di pagamento in originale. Si consiglia l'invio con
raccomandata A.
R. trattenendo copia della lettera e della richiesta di pagamento che
viene
restituita.
EFFETTO DELLE NUOVE
ALIQUOTE IRPEF SULLE PENSIONI ENPAM
Com'è noto, la legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto
rilevanti modifiche in materia di applicazione di imposta sul reddito
delle persone fisiche. Come affermato dalla Circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 2 del 3 gennaio 2005, la nuova disciplina si
concretizza in due elementi fondamentali: da un lato, la riduzione del
numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito;
dall'altro, la trasformazione in deduzioni delle detrazioni di imposta
per carichi di famiglia. L'aggiornamento delle procedure informatiche
per il calcolo delle imposte rappresenta un'operazione oggettivamente
molto complessa, che ha richiesto controlli piuttosto accurati. L'Enpam
ha completato queste operazioni a tempo di record, e, primo fra gli
Enti previdenziali di maggior rilievo, ha applicato la nuova tassazione
già a partire dal rateo di febbraio, in pagamento dal 1
°
giorno del mese. Anche l'Inpdap procederà all'applicazione
delle
nuove norme dal mese di febbraio, ma le sue pensioni hanno quasi tutte
valuta dopo la metà del mese; l'Inps, invece, ha reso noto
che
lo sconto fiscale arriverà con il rateo di marzo.
Ovviamente,
l'aggiornamento del calcolo ha finora riguardato i pensionati che sono
titolari esclusivamente di pensioni dell'Enpam. Per tutti gli altri
iscritti che sono titolari di pensioni anche a carico di altri Enti e
quindi interessati dalle disposizioni del Casellario Centrale dei
pensionati, in attesa delle indicazioni per il 2005, continua ad essere
applicata la medesima tassazione del 2004. Il Casellario Inps,
contattato in proposito, ha assicurato che entro il mese di febbraio
2005 sarà effettuata un'elaborazione straordinaria dei dati
in
archivio; sarà quindi presumibilmente possibile adeguare le
posizioni dei restanti pensionati alla nuova tassazione con il rateo
del prossimo mese di aprile.
POLIZZA
PER LA TUTELA LEGALE
Si ricorda che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha
stipulato un
accordo con la Compagnia Assicuratrice "Aurora Assicurazioni" per
proporre ai medici e agli odontoiatri una polizza per la tutela legale
a
condizioni particolarmente vantaggiose. Infatti, a fronte del pagamento
del
premio annuo di 30 euro, la polizza prevede un massimale per sinistro
senza
limite per anno assicurativo di 26.000 euro, con possibilità
di libera scelta
del legale, retroattività di due anni (con il presupposto
che la conoscenza
dell'evento comportante la responsabilità sia avvenuta
successivamente alla
decorrenza delle garanzie) e attivazione immediata delle coperture di
polizza.
Gli interessati potranno acquisire maggiori informazioni consultando il
sito
internet www.doriaassicurazioni.com
oppure telefonando al numero verde 800.59.59.59.
ONAOSI NUOVE QUOTE
CONTRIBUTIVE PER IL QUINQUENNIO 2005 - 2010
Si riporta di seguito la tabella indicante le nuove quote del
contributo ONAOSI che entreranno in vigore dopo la prevista
approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
| QUOTA ANNUA | EQUIVALENTE A QUOTA/MESE | TIPOLOGIA CONTRIBUENTE |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti con meno di 5 anni complessivi di iscrizione al rispettivo Ordine professionale |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, frequentino un corso di specializzazione in discipline sanitarie |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | Per i contribuenti che, a prescindere dall'età anagraficae dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, dimostrino di possedere un reddito complessivo individuale imponibile annuo inferiore a Euro 14.000,00 |
| Euro 12,00 | Euro 1,00 | O in alternativa un contributo una tantum di Euro 60,00, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'ONAOSI per 30 anni, nel qual caso sono affatto esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status |
| Euro 32,00 | Euro 3,00 | Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000 |
| Euro 72,00 | Euro 6,00 | Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 14.000 e inferiore a Euro 28.000 |
| Euro 120,00 | Euro 10,00 | Per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile superiore a Euro 28.000 |
| Euro 120,00 | Euro 10,00 | Per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo individuale imponibile annuo superiore a Euro 28.000 |
IVA
SU COMPENSI MEDICI
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare
n.4 del 28 gennaio c.a. - non ancora pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale -
in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce
della
Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003.
Nella circolare è stato innanzitutto ribadito che i principi
interpretativi
espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di
Stati
diversi dall'Italia, sono necessariamente applicabili in tutti gli
Stati della
comunità - in base al principio contenuto netta sesta
direttiva n. 77/368/CEE
in materia di applicazione uniforme dell'IVA - senza che debba
intervenire
recepimento alcuno in quanto trattasi di interpretazione ermeneutica di
una
formulazione generica della norma che non deve essere modificata.
Sulla base del principio stabilito dalla Corte di giustizia che
l'esenzione IVA
costituisce deroga al principio generale, secondo cui l'IVA
è riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto
passivo e
pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, l'esenzione
va
riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono
dirette alla
diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o
problemi di
salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi
anche nei
confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza
medica, bensì lo
scopo principale al quale l'attività è
improntata. Essendo non sempre
facilmente verificabile qual'è lo scopo principale della
prestazione, l'agenzia
delle entrate è intervenuta enucleando una rassegna
esemplificativa delle
fattispecie esenti o non esenti IVA.
Per quanto riguarda le prestazioni di medicina legale non sono
esenti IVA:
- le consulenze medico legali concernenti io stato di salute delle
persone per
il riconoscimento di pensione di invalidità o di guerra. In
questo caso è
necessario effettuare una differenziazione tra coloro che partecipano
alla
Commissione medica di verifica quali dipendenti o liberi
professionisti. Per i
primi, non titolari di partita IVA, vige la disposizione dell'art.50,c.
1,
lettera f) dei TUIR secondo cui il reddito viene assimilato a quello di
lavoro
dipendente e pertanto non è soggetto ad IVA. Per le
prestazioni rese dai liberi
professionisti, invece, rimane férmo il principio della non
esenzione IVA ;
- esami medici finalizzati ad un referto medico in materia di
responsabilità e
di quantificazione del danno nette controversie giudiziarie o
finalizzate alla
determinazione del premio assicurativo o alla liquidazione di un danno;
- le perizie attraverso analisi biologiche di affinità
genetica per
l'accertamento di paternità;
- gli accertamenti medico legali effettuati dall'INAIL relativamente al
riconoscimento dì cause di servizio. Nel caso in cui,
però, l'INAIL faccia
effettuare controlli medici sui lavoratori a scopo profilattico o per
stabilire
l'idoneità fisica allo svolgimento o al rientro al lavoro
tali prestazioni sono
esenti IVA;
Sono esenti IVA:
- le prestazioni effettuate nelle commissioni mediche locali patenti di
guida in
quanto scopo principale di tale attività consiste nella
tutela preventiva della
salute di soggetti che potrebbero in particolari condizioni di salute
compromettere la propria o l'incolumità della
collettività;
- le visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a
soggetti non
affètti da disabilita.
Per quanto riguarda le certificazioni rilasciale dal medici di
famiglia sono
esenti IVA anche se rese dietro corrispettivo:
- certificati per esonero dalia educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività
sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.
- per i certificati che i medici sono tenuti a redigere senza
corrispettivo
come: dichiarazione di nascita o di morte, denuncie penali o
giudiziarie,
denuncia di malattie infettive e diffusive, notifica dei casi di AIDS
ecc. in
quanto non si verifica il presupposto d'imposta.
Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalie ipotesi
individuate è necessario menzionare la finalità
principale, di tutela della
salute, della certificazione richiesta per poter usufruire
dell'esenzione IVA.
Non rientrano nell'esenzione IVA le prestazioni di natura peritale come:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di
invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica
attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
Le prestazioni del medico competente per
l'attività di sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.626/94 sono esenti IVA, ai
sensi
deU'art.6 della Legge 133/99, conformemente ai criterio enunciato dalla
Corte di
Giustizia stante che il bene primario protetto è la salute
dei lavoratori e la
sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.
Le prestazioni dì medicina estetica sono
esenti IVA in quanto connesse
al benessere psico - fisico del soggetto e quindi alla tutela della
salute della
persona.
Per quanto riguarda le prestazioni del medico in regime di
intra - moenia
valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in
essere
prestazioni non riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio
di natura
peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte
dell'ente
di cui il medico è dipendente.
Nella circolare in oggetto non viene trattato l'aspetto del momento in
cui debba
ritenersi decorrere l'obbligazione IVA per i professionisti.
In base ai principi generali la data di riferimento si deve intendere
quella di
pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia ma in
considerazione del
fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dettato i criteri sulla base dei
quali le
Direzioni regionali dovranno conformarsi nel valutare le dichiarazioni
dei
professionisti e, pertanto, quei criteri specifici in base ai quali i
contribuenti dovranno attenersi in fase di compilazione delle fatture,
in data
28 gennaio 2005, risulterebbe vessatoria una richiesta di sanzione nei
confronti
di quei professionisti i quali non si fossero adeguati ai criteri
dettati dopo
più di un anno dalla data di pubblicazione delle sentenze in
oggetto.
A questo proposito si forniscono dei riferimenti a sostegno
della
considerazione appena sopra enunciata: l'art10 delta Legge 27/7/2000,
n.212,
nota come " Statuto del contribuente" stabilisce che il contribuente
non può essere sanzionato qualora sussistano obiettive
condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Un
tempo
cosi lungo per la formulazione dei criteri esplicativi comprova quelle
obiettive
condizioni di difficoltà di adattamento dei criteri
enunciati dalla Corte di
Giustizia rispetto alle disposizioni interpretative adottate sul
territorio
italiano fino ad oggi e, pertanto, testimoniano quelle obiettive
condizioni di
incertezza cui si riferisce l'art.10 su menzionato. Ad avvalorare
questa
posizione soccorrono anche due recenti sentenze della Corte di
Cassazione
(sentenza 29 settembre 2003 n. 14476 e 24 agosto 2004 n.16751) che
stabiliscono
il principio in base al quale tutte le volte che
l'equivocità della disciplina
normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi
tributati
deve essere esercitato il potere di disapplicazione delle sanzioni.
MEDICI LEGALI e IVA
I medici legali debbono versare l'IVA per tutte le prestazioni
consistenti in
relazioni peritali non connesse con la tutela della salute (effettuate
in
passato prima dei chiarimenti fatti con la circolare 4/E del 28 gennaio
2005),
ma senza sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del
22
dicembre 2005 dell'Agenzia delle entrate: i medici che hanno emesso
fatture in
esenzione IVA per operazioni al contrario imponibili debbono ora
regolarizzare
dette operazioni assoggettandole all'imposta, ai sensi dell'articolo 26
del DPR
633/72, tuttavia senza sanzioni o interessi (articolo 10 comma 2 e 3
della legge
212/2000) in quanto l'esenzione era stata applicata per indicazioni
contenute in
atti della amministrazione finanziaria (legittimo affidamento). Il
recupero
dell'imposta deriverebbe dalle sentenze della Corte europea (nella
fattispecie
sentenze del 20 novembre 2003 relative alla cause C-307/01 e C-212/01)
che hanno
valore di interpretazione autentica di una norma e hanno efficacia
immediata
delle disposizioni interpretate (Corte costituzionale n. 389/1989).
Sarebbe
auspicabile che oltre all'abbandono delle sanzioni e degli interessi si
arrivi
anche alle esenzione del pagamento dell'imposta per il pregresso, dato
che in
passato il comportamento del contribuente era derivato da risposte
inesatte
della stessa Amministrazione tributaria, tenendo inoltre presente la
quasi
impossibilità dell'esercizio del diritto di rivalsa su chi
ha avuto la
prestazione e l'inattuabilità del recupero dell'IVA sugli
acquisti dei beni
strumentali.