Convenzione per i Medici
di Medicina Generale
Convenzione
per i Medici
specialisti ambulatoriali
Convenzione
per i Pediatri
di libera scelta
Istituzione
della
professione
di Odontoiatra
Linee
guida per la Pubblicità sanitaria
Notificazione obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita
Nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 259, del 4 novembre 2004, è stato
pubblicato il decreto 14 ottobre 2004 recante "Notifica obbligatoria
della sindrome/infezione da rosolia congenita", che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2005.
L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame dispone che all'elenco
delle malattie di cui alla classe terza del decreto ministeriale 15
dicembre 1990 siano aggiunte la sindrome/infezione da rosolia congenita
e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza.
Come è noto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 prevede
all'articolo 1 l'obbligo di notifica da parte del medico di tutti i
casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica.
Pertanto il medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di
sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da rosolia in
gravidanza deve segnalarlo entro due giorni all'Azienda sanitaria
locale in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico.
La relativa notifica va effettuata utilizzando le schede
epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono parte
integrante del decreto.
Decreto
Allegati
L.R. n. 8/99. Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento
La normativa regionale citata prevede (art. 5) il rilascio di
un'autorizzazione comunale per le strutture sanitarie che gestiscono
gabinetti radiologici, ambulatori mono o plurispecialistici, presidi di
cure fisiche in genere, ecc.. La Regione Toscana ha recentemente
prorogato al 04 MARZO 2008 la domanda di autorizzazione per gli studi
professionali, già in esercizio all'entrata in vigore della
legge. Peraltro, nella deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 22
marzo 2004 sono riportate altre scadenze che riguardano i requisiti
strutturali ed impiantistici, quelli tecnologici, le linee guida.
Altresì con deliberazione G.R. n. 1091 del 18.10.2004 la
regione ha approvato le indicazioni per l'autocertificazione del
mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività
sanitaria (ovvero la verifica triennale). E' appena il caso di
ricordare come le procedure della L.R. n. 8/99 trovino applicazione
anche per la L.R. 09.07.2003 n. 35 "Tutela sanitaria dello sport", che
all'ari. 13 prevede l'autorizzazione e l'accreditamento degli
ambulatori privati.
Decreto
LR
56 del 12/11/07
Allegati
Circolare esplicativa Regione Toscana
Determinazione in materia di trattamento della psoriasi
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del
26 giugno 2005 è stata pubblicata la Determinazione 13
giugno 2005 recante Protocollo di studio "Psocare: trattamento della
psoriasi con farmaci sistemici in Italia". Il provvedimento
è stato emanato dal Direttore generale della Agenzia
Italiana del Farmaco al fine di rendere disponibile con farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale una alternativa terapeutica per
i pazienti adulti affetti da psorìasi a placche da moderata
a severa che siano intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi
ciclosporina, metotressato o PUVA (art. 1, comma 1). A tal fine
sarà compito delle regioni e delle province autonome
identificare i centri di riferimento (art. 1, comma 2) ai quali i
medici di medicina generale dovranno indirizzare i pazienti (art. 2,
comma 1) per la diagnosi, la prescrizione, la dispensazione ed il
monitoraggio della psoriasi moderata-severa.
Determinazione
Allegati
Decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Entro il 31 marzo di ogni anno il titolare del trattamento dei
dati personali e sensibili deve redigere il Documento Programmatico
sulla Sicurezza (DPS). In tale documento devono essere indicate le
misure minime adottate per assicurare un livello minimo di protezione
dei dati, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla legge.
Il documento deve essere conservato agli atti del professionista e non
deve essere inviato ad alcuna Autorità.
L'Autorità Garante per la Privacy ha diffuso una "Guida" per la
compilazione del Documento Programmatico per la Sicurezza.
Tenendo presente le istruzioni contenute nella Guida predisposta dal
Garante, ogni medico e odontoiatra può redigere manualmente
il DPS, oppure avvelersi di appositi software prodotti dalle aziende di
informatica. In alternativa, piuttosto che redigere personalmente il
DPS, è possibile richiedere la consulenza di esperti o
aziende per la redazione del Documento stesso.
In ambito sanitario si semplifica l’informativa
da rilasciare agli interessati e si consente di manifestare il
necessario consenso al trattamento dei dati con un’unica
dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo
sanitario (il consenso vale anche per la pluralità
di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e
unità dello stesso organismo, nonché da
più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario.
Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.
Per quanto riguarda le cartelle
cliniche sono previste particolari misure per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le informazioni
relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per il rilascio
delle cartelle cliniche a persone diverse dall'interessato
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o
convenzionati con il SSN titolari di studio o ambulatorio o studio
associato, dovranno predisporre, entro il 31 marzo 2006, il
documento programmatico sulle misure di sicurezza per il trattamento
dei dati personali e sensibili con/senza l'ausilio di strumenti
elettronici di cui agli articoli rispettivamente 34 e 35 del D.Lgs
196/03. (All.ti 1-2).
II documento programmatico dovrà essere custodito dal
Titolare dello studio o nel caso di studio associato dal Responsabile e
non deve essere inviato ad alcuna autorità, ma va esibito in
caso di specifica richiesta da parte del Garante.
Nel documento programmatico (all.to 1), nello spazio riservato al
Titolare deve essere riportato il nominativo della persona fisica o la
ragione sociale della persona giuridica, qualora si tratti di studio
associato o di ambulatorio. Al Titolare competono le decisioni relative
alle finalità e modalità del trattamento dei
dati, la nomina del Responsabile e dell'Incaricato.
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà essere
riportato il nominativo della persona fisica o la ragione sociale della
persona giuridica, soltanto se sia stato nominato e la data della
lettera di incarico (all.to 3- lettera di nomina). Nell'ipotesi in cui
non venga nominato il Responsabile il Titolare ne assume le funzioni.
Il Responsabile può essere interno alla struttura (studio,
ambulatorio o studio associato) ovvero esterno, come nel caso dello
studio commercialista o del professionista commercialista che tratta,
per conto del Titolare, i dati personali dei pazienti e dei dipendenti
dello studio o ambulatorio o studio associato, a causa della tenuta
della contabilità.
Nella casella relativa all'Incaricato se nominato, deve essere indicato
il nominativo della persona fisica (non è ammessa la nomina
di persona giuridica) e la data della lettera di nomina, (all.to 4 -
lettera di incarico) e l'autorizzazione a compiere le operazioni di
trattamento dei dati personali e l'avvenuta formazione e la consegna
del D.Lgs 196/03 evidenziando le principali nozioni di competenza.
(all.to 5 - vademecum).
L'Incaricato può essere nominato dal Titolare o dal
Responsabile ed è sotto la diretta responsabilità
e controllo di chi li ha nominati. E' consigliabile che le persone che,
comunque, frequentano lo studio o l'ambulatorio siano nominati
Incaricati qualora non rivestano la figura di Responsabile.
Nel documento programmatico deve essere esplicitato che sono trattati
dati personali e sensibili relativi a: - cartella clinica paziente; -
dati anagrafici paziente; - dati anagrafici dipendenti; - dati
fornitori.
In fase di ricognizione devono essere accertate le seguenti operazioni:
- raccolta; - registrazione; - aggiornamento; - conservazione; -
modificazione; - comunicazione ; - cancellazione.
II documento deve contenere le misure di protezione adottate per
evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati,
accesso non autorizzato al trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta: - parola chiave per accesso
elaboratore; - eventuali più parole chiave se diversi
incaricati; - periodica modifica parola chiave; - predisposizione copia
su supporto magnetico; - adozione misure idonee per il ripristino
dell'accesso ai dati.
L'analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto in
dipendenza dei locali ove è allocato il PC. Se il PC
è ubicato al piano terra è indispensabile che le
finestre vengano munite di grate o, comunque, di misure tali da non
consentire l'accesso in assenza del Titolare e/o dell'Incaricato. La
porta di ingresso deve essere chiusa a chiave e il PC deve essere
protetto da una parola chiave che non coincide con la data di nascita o
altra chiave alfanumerica facilmente individuabile.
Nel PC devono essere riportati: cartella clinica se esistente o scheda
personale del paziente; dati anagrafici dei collaboratori; dati
anagrafici dei fornitori.
Deve essere operato uno sbarramento attraverso password per cui la
cartella clinica può essere consultata soltanto dal Titolare
dello studio mentre i dati anagrafici del personale, dei pazienti e dei
fornitori possono essere consultati dal Responsabile se nominato. La
password dell'Incaricato e/o del Responsabile non deve essere portata a
conoscenza del Titolare. Peraltro è necessario che la
password venga conservata in busta chiusa, in una cassetta di sicurezza
o in un armadio chiuso a chiave.
In caso di necessità o di assenza dell'Incaricato o dei
Responsabile, il Titolare può aprire la busta per conoscere
la parola chiave e, quindi, procedere al trattamento dei dati personali.
L'Incaricato allorché rientra in servizio
procederà a individuare una nuova parola chiave che
conserverà con le modalità di cui innanzi. Le
stesse modalità valgono per fa compilazione del documento
programmatico senza l'ausilio di strumenti elettronici ex art. 35, vale
a dire documentazione cartacea. Nel caso di documentazione cartacea la
cartella clinica dei pazienti, i dati anagrafici dei pazienti, i dati
anagrafici dei dipendenti e i dati anagrafici dei fornitori vanno
conservati in un armadio chiuso a chiave sotto la
responsabilità del Titolare. La porta del locale ove
è sito l'armadio deve essere chiusa a chiave
Per ulteriori approfondimenti visita il sito del Garante
per la protezione dei dati personali
Modulistica
Fac simile DPS
Trattamento
dati con strumenti
elettronici
Trattamento dati cartacei
Raccolta del consenso dei pazienti:
Medico chirurgo:
consenso al
trattamento dei dati sanitari per studio medico
Consenso al
trattamento dei
dati sanitari per struttura sanitaria medica
Odontoiatra:
consenso al
trattamento dei dati sanitari per studio odontoiatrico
Consenso
al
trattamento dei dati sanitari per struttura sanitaria odontoiatrica
Assunzione in proprio delle funzioni di titolare del
trattamento
(quando non ci sono responsabili o incaricati):
Medico
chirurgo: assunzione
in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati dello
studio
Medico
chirurgo:
assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei
dati
di studio medico associato
Odontoiatra:
assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei
dati
dello studio
Odontoiatra:
assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei
dati
di studio odontoiatrico associato
Atto di nomina del responsabile (per il titolare che delega la
responsabilità ad altro soggetto):
Medico chirurgo,
odontoiatra o
struttura: nomina responsabile
Studio
medico associato:
nomina responsabile
Studio
odontoiatrico
associato: nomina responsabile
Atto di incarico a consulenti esterni per specifici compiti
(commercialista, odontotecnico):
Medico chirurgo:
affidamento
incarico al commercialista
Odontoiatra:
affidamento incarico
al commercialista
Odontoiatra:
affidamento incarico
all'odontotecnico
Atto di incarico a personale di segreteria (da parte del
titolare o, se
nominato, del responsabile):
Titolare
struttura sanitari: nomina incaricato (segreteria)
Titolare
studio
medico: nomina incaricato (segreteria)
Titolare
studio
odontoiatrico: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile
struttura sanitaria: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile
studio
medico: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile
studio
odontoiatrico: nomina incaricato (segreteria)
Istruzioni e articoli del Codice da consegnare ai delegati:
Istruzioni da consegnare
all'incaricato
Articoli del codice da
consegnare
all'incaricato