![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| |
|||||||||
|
|
||||||||
|
Legislazione e Normative |
||
| Codice deontologico |
Codice |
|
| Tariffa minima degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche |
Tariffario |
|
| Convenzione per i Medici specialisti ambulatoriali |
Convenzione |
|
| Convenzione per i Pediatri di libera scelta |
Convenzione |
|
| Convenzione per i Medici di Medicina generale |
Convenzione |
|
| Istituzione della professione di Odontoiatra |
Legge 24/07/85 |
|
|
Notificazione obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia
congenita |
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 259, del 4 novembre 2004, è stato pubblicato il decreto 14
ottobre 2004 recante "Notifica obbligatoria della sindrome/infezione
da rosolia congenita", che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005. |
Decreto
Allegati |
|
L.R. n. 8/99. Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento |
La normativa regionale citata prevede (art. 5) il rilascio di un'autorizzazione comunale per le strutture sanitarie che gestiscono gabinetti radiologici, ambulatori mono o plurispecialistici, presidi di cure fisiche in genere, ecc.. La Regione Toscana ha recentemente prorogato al 31 MARZO 2006 la domanda di autorizzazione per gli studi professionali, già in esercizio all'entrata in vigore della legge. Peraltro, nella deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 22 marzo 2004 sono riportate altre scadenze che riguardano i requisiti strutturali ed impiantistici, quelli tecnologici, le linee guida. Altresì con deliberazione G.R. n. 1091 del 18.10.2004 la regione ha approvato le indicazioni per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività sanitaria (ovvero la verifica triennale). E' appena il caso di ricordare come le procedure della L.R. n. 8/99 trovino applicazione anche per la L.R. 09.07.2003 n. 35 "Tutela sanitaria dello sport", che all'ari. 13 prevede l'autorizzazione e l'accreditamento degli ambulatori privati. |
Decreto
|
|
Determinazione in materia di trattamento della psoriasi |
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 26 giugno 2005 è stata pubblicata la Determinazione 13 giugno 2005 recante Protocollo di studio "Psocare: trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia". Il provvedimento è stato emanato dal Direttore generale della Agenzia Italiana del Farmaco al fine di rendere disponibile con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale una alternativa terapeutica per i pazienti adulti affetti da psorìasi a placche da moderata a severa che siano intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o PUVA (art. 1, comma 1). A tal fine sarà compito delle regioni e delle province autonome identificare i centri di riferimento (art. 1, comma 2) ai quali i medici di medicina generale dovranno indirizzare i pazienti (art. 2, comma 1) per la diagnosi, la prescrizione, la dispensazione ed il monitoraggio della psoriasi moderata-severa. |
|
|
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, |
Entro il 31 marzo di ogni anno il
titolare del trattamento dei dati personali e sensibili deve redigere il
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). In tale documento devono
essere indicate le misure minime adottate per assicurare un livello minimo
di protezione dei dati, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato
alla legge. Il documento deve essere conservato agli atti del
professionista e non deve essere inviato ad alcuna Autorità. L'Autorità
Garante per la Privacy ha diffuso una "Guida"
per la compilazione del Documento Programmatico per la Sicurezza. Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali. Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute. Per quanto riguarda le cartelle
cliniche sono previste particolari misure per distinguere i dati
relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati (comprese le informazioni relative ai nascituri), ma anche
specifiche cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone
diverse dall'interessato
|
|