I medici legali debbono versare l'IVA per tutte le prestazioni consistenti in relazioni peritali non connesse con la tutela della salute (effettuate in passato prima dei chiarimenti fatti con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005), ma senza sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del 22 dicembre 2005 dell'Agenzia delle entrate: i medici che hanno emesso fatture in esenzione IVA per operazioni al contrario imponibili debbono ora regolarizzare dette operazioni assoggettandole all'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72, tuttavia senza sanzioni o interessi (articolo 10 comma 2 e 3 della legge 212/2000) in quanto l'esenzione era stata applicata per indicazioni contenute in atti della amministrazione finanziaria (legittimo affidamento). Il recupero dell'imposta deriverebbe dalle sentenze della Corte europea (nella fattispecie sentenze del 20 novembre 2003 relative alla cause C-307/01 e C-212/01) che hanno valore di interpretazione autentica di una norma e hanno efficacia immediata delle disposizioni interpretate (Corte costituzionale n. 389/1989). Sarebbe auspicabile che oltre all'abbandono delle sanzioni e degli interessi si arrivi anche alle esenzione del pagamento dell'imposta per il pregresso, dato che in passato il comportamento del contribuente era derivato da risposte inesatte della stessa Amministrazione tributaria, tenendo inoltre presente la quasi impossibilità dell'esercizio del diritto di rivalsa su chi ha avuto la prestazione e l'inattuabilità del recupero dell'IVA sugli acquisti dei beni strumentali.